ARTICOLO 4 CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; e) quando la violazione per la quale e' richiesta l'estradizione e' stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.