(Trattato di estradizione-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
           CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE 
 
  L'estradizione puo' essere rifiutata: 
    a) se la persona e' sottoposta a processo nella  Parte  Richiesta
per gli stessi  fatti  che  hanno  dato  origine  alla  richiesta  di
estradizione; 
    b) se con  la  consegna  della  persona  richiesta  si  mette  in
pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute  nel
quale si trova; 
    e) quando la violazione per la quale e' richiesta  l'estradizione
e' stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente  e  la
legislazione della Parte Richiesta  non  autorizza  il  perseguimento
della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.