(Trattato di estradizione-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                      ESTRADIZIONE DI CITTADINI 
 
  1. Quando la persona richiesta e' cittadino della Parte  Richiesta,
questa  puo'  concedere  la  sua  estradizione  se,  a  sua  completa
discrezione, lo  ritiene  ammissibile.  Agli  effetti  indicati,  non
rileva la cittadinanza acquisita dopo  la  data  di  commissione  del
reato. 
  2. Se la richiesta di estradizione e' rigettata  esclusivamente  in
quanto la persona richiesta e' un cittadino  della  Parte  Richiesta,
quest'ultima  deve  sottoporre  il  caso   alle   proprie   autorita'
competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo,  la
Parte Richiesta chiede alla controparte le  prove  che  attestano  la
partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono imputati,
prove che devono essere fornite dalla  Parte  Richiedente.  La  Parte
Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle  misure  adottate
in relazione alla sua richiesta. 
  3. Nel caso in cui sia rifiutata la consegna  di  una  persona  nei
confronti della quale e' stata emessa sentenza di condanna definitiva
dalla  Parte   Richiedente,   si   puo'   richiedere   l'applicazione
dell'exequatur  al  fine  dell'esecuzione  della  pena  nella   Parte
Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale.