ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SPECIALITA' 1. Una persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) non abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo; o c) la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la persona richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente o estradata a uno Stato terzo per un reato diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, dopo che la Parte Richiedente ha presentato, per via diplomatica, richiesta in questo senso, allegando a tal fine l'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o l'ordine di esecuzione per la carcerazione per il nuovo reato, se esiste, e le norme di legge rilevanti. 2. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. Le presenti disposizioni non si applicano ai reati commessi successivamente all'estradizione. 3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova configurazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata per il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.