(Trattato di estradizione-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                      PRINCIPIO DI SPECIALITA' 
 
  1. Una persona estradata in conformita' al  presente  Trattato  non
puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o  punita  nel
territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per  i
quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata  da
tale Parte a uno Stato terzo salvo che: 
    a) abbia abbandonato il territorio della Parte  Richiedente  dopo
la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; 
    b) non abbia abbandonato il territorio  della  Parte  Richiedente
entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui  ha  avuto  la
liberta' di farlo; o 
    c) la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la persona
richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel
territorio della Parte Richiedente o estradata a uno Stato terzo  per
un  reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'   stata   concessa
l'estradizione, dopo che la Parte Richiedente ha presentato, per  via
diplomatica,  richiesta  in  questo  senso,  allegando  a  tal   fine
l'ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  privativa   della
liberta' personale o l'ordine di esecuzione per la  carcerazione  per
il nuovo reato, se esiste, e le norme di legge rilevanti. 
  2. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e'
richiesta   l'estradizione   comporta    l'obbligo    di    concedere
l'estradizione in  conformita'  al  presente  Trattato.  Le  presenti
disposizioni non  si  applicano  ai  reati  commessi  successivamente
all'estradizione. 
  3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione  del
reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e'
perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova  configurazione
giuridica, sia basato sugli stessi fatti  a  cui  si  riferiscono  la
richiesta di estradizione e i documenti presentati a  sostegno  della
stessa. In questo caso la persona e' giudicata e  condannata  per  il
massimo della pena prevista per  il  reato  per  il  quale  e'  stata
estradata o con una pena inferiore.