ARTICOLO 7 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Se necessario si assicurera' la presenza di un interprete.