(Trattato di estradizione-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                      ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 
 
  1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della
Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale  Parte  deve
concedere la sua estradizione senza  ulteriori  formalita'  e  adotta
tutte le  misure  permesse  dalla  sua  legislazione  per  accelerare
l'estradizione. 
  2.  Il  consenso  della  persona  richiesta,  assistita   dal   suo
difensore, deve essere espresso per iscritto  e  manifestato  dinanzi
all'autorita' competente. Se necessario si assicurera' la presenza di
un interprete.