ARTICOLO 8 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE 1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale e' richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da: a) nome dell'autorita' richiedente; b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona; c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena; f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena; g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostilte e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.