(Trattato di estradizione-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
        DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE 
                           DI ESTRADIZIONE 
 
  1. La richiesta di estradizione e' presentata dai  Ministeri  della
Giustizia per via diplomatica. 
  2. La richiesta di estradizione deve  contenere  l'indicazione  del
reato  per  il  quale  e'  richiesta  l'estradizione  e  deve  essere
accompagnata da: 
    a) nome dell'autorita' richiedente; 
    b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni  altra
informazione utile a identificare la persona o a determinare dove  si
trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte
digitali della persona; 
    c) una esposizione dei fatti costituenti il reato  per  il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
    d) il  testo  delle  disposizioni  di  legge  che  precisano  gli
elementi costitutivi del reato e la pena; 
    f)  il  testo  delle  disposizioni   di   legge   relative   alla
prescrizione del reato o della pena; 
  g)  copia  dell'ordinanza  applicativa   della   misura   cautelare
privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la
carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di  ogni  altra
decisione giudiziaria emessa da una autorita'  competente  avente  la
stessa forza e valore di legge secondo la  legislazione  della  Parte
Richiedente. 
  3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a  una  persona
condannata, si allega una  certificazione  della  documentazione  che
indica la parte della pena che resta da scontare. 
  4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono
esenti  da  ogni  formalita'  di  legalizzazione  o  apostilte  e  si
presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.