(Allegato-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
                          Negativi e lingue 
 
  (1) Ciascun coproduttore e' co-detentore degli  elementi  materiali
ed immateriali della "coproduzione cinematografica". 
  (2) Ciascun coproduttore e' co-detentore  della  copia  fisica  del
negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione  in
cui la copia master della  coproduzione  viene  prodotta,  esclusi  i
diritti di proprieta' intellettuale che possono  essere  inseriti  in
detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel
contratto di coproduzione. 
  (3)  Qualora  la  coproduzione  venga  fatta  su  un  negativo   in
pellicola, il negativo viene  sviluppato  in  un  laboratorio  scelto
congiuntamente dai coproduttori dove viene depositato sotto  un  nome
concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due  Paesi  e,
solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche,  e'
possibile rivolgersi ad un diverso Paese, informandone  le  Autorita'
competenti. 
  (4) Ciascuna "coproduzione cinematografica" deve comportare  almeno
la versione nelle lingue italiana e bulgara.