(Allegato-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
                     Coproduzioni Multilaterali 
 
  (1) Le Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione
di coproduzioni tra l'Italia, la Bulgaria ed uno o piu' Paesi con cui
una  delle  Parti  o  entrambe  abbiano  stipulato  un   Accordo   di
coproduzione  cinematografica  o  audiovisiva,  nel  rispetto   delle
proprie legislazioni interne. 
  (2) I contributi  dei  coproduttori  devono  essere  conformi  alle
disposizioni previste nel precedente Articolo 9.