ARTICOLO 11 Coproduzioni Multilaterali (1) Le Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni tra l'Italia, la Bulgaria ed uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. (2) I contributi dei coproduttori devono essere conformi alle disposizioni previste nel precedente Articolo 9.