(Allegato-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
                      Personale ed attrezzature 
 
  (1) Ciascuna delle Parti facilita l'entrata ed il soggiorno nonche'
la concessione dei permessi  di  lavoro  sul  proprio  territorio  al
personale tecnico ed  artistico  dell'altra  Parte  ed  al  personale
tecnico ed artistico di un  ulteriore  Paese  coproduttore  coinvolto
nella coproduzione. 
  (2)  Nello  stesso  modo  ciascuna  Parte  permette  l'importazione
temporanea  e  la  riesportazione  dell'attrezzatura  cinematografica
necessaria  alla  produzione   ed   alla   distribuzione   dell'opera
coprodotta nel quadro del presente Accordo. 
  (3) Le disposizioni del presente Articolo vengono  applicate  anche
alle Parti terze, secondo quanto previsto nel precedente Art. 11.