ARTICOLO 13 Esportazione delle coproduzioni (1) Nel caso in cui una "coproduzione cinematografica" venga esportata verso un Paese dove le importazioni di film o di opere audiovisive siano contingentate, la coproduzione e' imputata, di massima, alla quota del Paese con partecipazione maggioritaria. (2) Nel caso di coproduzioni con partecipazione paritaria dei due Paesi firmatari del presente Accordo, la "coproduzione" e' imputata al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento. (3) In caso di difficolta', la coproduzione e' imputata al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita' o la residenza.