(Allegato-art. 13)
 
                             ARTICOLO 13 
                   Esportazione delle coproduzioni 
 
  (1) Nel  caso  in  cui  una  "coproduzione  cinematografica"  venga
esportata verso un Paese dove le importazioni  di  film  o  di  opere
audiovisive siano contingentate,  la  coproduzione  e'  imputata,  di
massima, alla quota del Paese con partecipazione maggioritaria. 
  (2) Nel caso di coproduzioni con partecipazione paritaria  dei  due
Paesi firmatari del presente Accordo, la "coproduzione"  e'  imputata
al  contingente  del  Paese  che  ha  le  migliori  possibilita'   di
sfruttamento. 
  (3)  In  caso  di  difficolta',  la  coproduzione  e'  imputata  al
contingente del Paese di cui il  regista  ha  la  nazionalita'  o  la
residenza.