ARTICOLO 14 Identificazione delle coproduzioni (1) Le "coproduzioni cinematografiche" devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-bulgara" o "coproduzione bulgaro-italiana". (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa o di coda, nei trailers, nel materiale promozionale pubblicitario, nelle manifestazioni artistiche e culturali, ai festival internazionali ed in qualsiasi altro evento.