(Allegato-art. 14)
 
                             ARTICOLO 14 
                 Identificazione delle coproduzioni 
 
  (1) Le "coproduzioni cinematografiche" devono  essere  identificate
con  la  dicitura  "coproduzione   italo-bulgara"   o   "coproduzione
bulgaro-italiana". 
  (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei  titoli
di  testa  o  di  coda,  nei  trailers,  nel  materiale  promozionale
pubblicitario,  nelle  manifestazioni  artistiche  e  culturali,   ai
festival internazionali ed in qualsiasi altro evento.