ARTICOLO 16 Commissione Mista (1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono un'apposita Commissione Mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori dei Paesi stessi, scelti dalle rispettive Autorita'. (2) La Commissione Mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica in uno o nell'altro Paese o nel caso si verifichino delle importanti difficolta' nell'applicazione del presente Accordo. (3) La Commissione Mista esamina la sussistenza dell'equilibrio generale tramite constatazione dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico, artistiche e di mezzi e, in caso contrario, determina le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. Tali misure devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti.