(Allegato-art. 16)
 
                             ARTICOLO 16 
                          Commissione Mista 
 
  (1) Al fine di verificare l'applicazione del presente  Accordo,  le
Parti  istituiscono  un'apposita  Commissione  Mista,   composta   da
funzionari di  entrambi  i  Paesi  e,  ove  necessario,  di  esperti,
compresi  registi  e  produttori  dei  Paesi  stessi,  scelti   dalle
rispettive Autorita'. 
  (2) La Commissione Mista si riunisce ogni due anni alternativamente
nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni  straordinarie  su
richiesta di una o di  entrambe  le  Autorita'  competenti,  in  modo
particolare  nel  caso  di  rilevanti  modifiche  intervenute   nella
legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica  in
uno o nell'altro Paese o nel caso  si  verifichino  delle  importanti
difficolta' nell'applicazione del presente Accordo. 
  (3) La Commissione Mista  esamina  la  sussistenza  dell'equilibrio
generale tramite constatazione dell'ammontare degli investimenti  dei
coproduttori e delle partecipazioni tecnico, artistiche e di mezzi e,
in caso  contrario,  determina  le  misure  ritenute  necessarie  per
stabilire tale  equilibrio.  Tali  misure  devono  essere  sottoposte
all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti.