ARTICOLO 18 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. (2) Il presente Accordo ha validita' quinquennale e viene tacitamente rinnovato per uguali periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza. (3) Le "coproduzioni cinematografiche" approvate dalle competenti Autorita' e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti continuano a beneficiare pienamente dei vantaggi dell'Accordo. (4) Nella ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate, i termini fissati nell'Accordo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza dell'Accordo stesso. (5) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra Italia e Bulgaria a Sofia il 29.7.1967. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico