(Allegato-art. 18)
 
                             ARTICOLO 18 
                          Entrata in vigore 
 
  (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data  della  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si
comunicano  ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure
interne previste a tale scopo. 
  (2)  Il  presente  Accordo  ha  validita'  quinquennale   e   viene
tacitamente rinnovato  per  uguali  periodi  di  cinque  anni,  salvo
denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie
diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza. 
  (3) Le "coproduzioni cinematografiche" approvate  dalle  competenti
Autorita' e che siano  in  stato  di  avanzamento  al  momento  della
denuncia dell'Accordo da una delle due Parti continuano a beneficiare
pienamente dei vantaggi dell'Accordo. 
  (4) Nella ripartizione degli introiti derivanti dalle  coproduzioni
completate, i termini fissati nell'Accordo continuano  ad  applicarsi
anche dopo la scadenza dell'Accordo stesso. 
  (5) Dalla sua entrata in vigore,  il  presente  Accordo  annulla  e
sostituisce l'Accordo di  coproduzione  cinematografica  firmato  tra
Italia e Bulgaria a Sofia il 29.7.1967. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti  debitamente   autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico