(Allegato-Allegato)
 
                              ALLEGATO 
 
                         NORME DI PROCEDURA 
 
  1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi
del presente Accordo devono essere depositate, per quanto  possibile,
nello stesso momento presso le  rispettive  Autorita'  competenti  ed
almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese  dell'opera
o della principale animazione. 
  2. Le Autorita' competenti si comunicano la propria  decisione  sui
progetti presentati. In linea di massima  e'  l'Autorita'  competente
del Paese del produttore con quota  di  partecipazione  maggioritaria
che comunica per prima il proprio parere all'Autorita' competente del
Paese del produttore con quota di partecipazione minoritaria. 
  3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo: 
    -  per  la  Repubblica  italiana,  le  istanze  dovranno   essere
presentate in lingua  italiana,  o  accompagnate  da  una  traduzione
avente la dichiarazione di conformita', qualora vengano presentate in
una lingua diversa dall'italiano; 
    - per la Repubblica  di  Bulgaria,  le  istanze  dovranno  essere
presentate in lingua bulgara, o accompagnate da una traduzione avente
la dichiarazione di conformita', qualora vengano  presentate  in  una
lingua diversa dall'italiano. 
  4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 
    4.1 un  documento  comprovante  che  la  proprieta'  dei  diritti
d'autore  per  l'adattamento  cinematografico  sia  stata  legalmente
acquistata o  in  mancanza  un'opzione  valida  in  merito  all'opera
originale; 
    4.2 la sceneggiatura e la sinossi dell'opera in una delle  lingue
concordate; 
    4.3  il  contratto  di  coproduzione  concluso  con  riserva   di
approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. 
      Tale documento deve precisare: 
        a. il titolo dell'opera, anche se provvisorio; 
        b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se  si
tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 
        c. il nome del  regista  (una  clausola  di  salvaguardia  e'
ammessa per la sua sostituzione se fosse necessario); 
        d. il budget dettagliato dell'opera con la ripartizione delle
spese relative alle varie fasi (riprese, post-produzione, etc.); 
        e. il piano finanziario; 
        f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori; 
        g. la ripartizione dei proventi - tra cui la  condivisione  o
la messa in comune dei mercati - che, di massima, deve  corrispondere
alla percentuale degli apporti rispettivi dei  coproduttori  rispetto
al costo totale dell'opera coprodotta; 
        h.  l'impegno  dei  produttori  a  partecipare  ad  eventuali
eccedenze  di  spese  o  a  beneficiare  delle  economie  sul   costo
dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti; 
        i. una clausola del contratto deve prescrivere le  misure  da
adottare qualora: 
          i) le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese  non
accordassero l'ammissione richiesta  dopo  l'esame  dell'incartamento
completo; 
          ii)  le  Autorita'   competenti   non   autorizzassero   la
proiezione in pubblico  dell'opera  nell'uno  o  nell'altro  dei  due
Paesi; 
        j. gli obblighi  finanziari  tra  coproduttori  nel  caso  di
un'opera realizzata che non corrisponda al progetto  approvato  dalle
Autorita' competenti delle Parti; 
        k. una clausola che stabilisca le misure da adottare  qualora
un coproduttore non adempi totalmente ai propri impegni  nei  termini
stabiliti nel contratto di coproduzione; 
        l. una clausola che impegni il coproduttore  maggioritario  a
stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i  rischi
di produzione ed a tutti i  rischi  per  il  materiale  originale  di
produzione; 
        m.  la  data   approssimativa   dell'inizio   delle   riprese
dell'opera; 
        n.   ulteriori   disposizioni   richieste   dalle   Autorita'
competenti. 
    4.4 l'elenco delle attrenature richieste (tecniche, artistiche od
altre)  e  del  personale,  tra  cui  la  nazionalita'  dello  stesso
personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori; 
    4.5 il piano di lavorazione; 
    4.6 il contratto di distribuzione, se fosse gia' stipulato; 
    4.7 il copione definitivo. 
  5. Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere
tutti i documenti e  tutte  le  precisazioni  complementari  ritenute
necessarie. 
  6. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno  dei
coproduttori, possono essere apportate  al  contratto  originario  di
coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione
delle Autorita' competenti dei due Paesi prima di terminare l'opera. 
  7. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere  ammessa  che
in casi eccezionali per motivi riconosciuti  validi  dalle  Autorita'
competenti. 
  8. Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della
loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.