ALLEGATO NORME DI PROCEDURA 1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, per quanto possibile, nello stesso momento presso le rispettive Autorita' competenti ed almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese dell'opera o della principale animazione. 2. Le Autorita' competenti si comunicano la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima e' l'Autorita' competente del Paese del produttore con quota di partecipazione maggioritaria che comunica per prima il proprio parere all'Autorita' competente del Paese del produttore con quota di partecipazione minoritaria. 3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo: - per la Repubblica italiana, le istanze dovranno essere presentate in lingua italiana, o accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformita', qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano; - per la Repubblica di Bulgaria, le istanze dovranno essere presentate in lingua bulgara, o accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformita', qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano. 4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 4.1 un documento comprovante che la proprieta' dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquistata o in mancanza un'opzione valida in merito all'opera originale; 4.2 la sceneggiatura e la sinossi dell'opera in una delle lingue concordate; 4.3 il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: a. il titolo dell'opera, anche se provvisorio; b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; c. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per la sua sostituzione se fosse necessario); d. il budget dettagliato dell'opera con la ripartizione delle spese relative alle varie fasi (riprese, post-produzione, etc.); e. il piano finanziario; f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori; g. la ripartizione dei proventi - tra cui la condivisione o la messa in comune dei mercati - che, di massima, deve corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori rispetto al costo totale dell'opera coprodotta; h. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti; i. una clausola del contratto deve prescrivere le misure da adottare qualora: i) le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo l'esame dell'incartamento completo; ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico dell'opera nell'uno o nell'altro dei due Paesi; j. gli obblighi finanziari tra coproduttori nel caso di un'opera realizzata che non corrisponda al progetto approvato dalle Autorita' competenti delle Parti; k. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempi totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione; l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione; m. la data approssimativa dell'inizio delle riprese dell'opera; n. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorita' competenti. 4.4 l'elenco delle attrenature richieste (tecniche, artistiche od altre) e del personale, tra cui la nazionalita' dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori; 4.5 il piano di lavorazione; 4.6 il contratto di distribuzione, se fosse gia' stipulato; 4.7 il copione definitivo. 5. Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. 6. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi prima di terminare l'opera. 7. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti. 8. Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.