(Allegato-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                              Benefici 
 
  (1) Le "coproduzioni  cinematografiche"  realizzate  ai  sensi  del
presente Accordo vengono considerate opere nazionali  in  conformita'
alla legislazione vigente sul territorio nazionale di ciascuna  delle
Parti. 
  (2) Le suddette "coproduzioni" beneficiano  di  pieno  diritto  dei
vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore  o  che  potranno
essere  emanate  da  ciascuna  delle  Parti.  Tali  vantaggi  vengono
acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. 
  (3)  L'Autorita'  competente  di  ciascuna  delle  Parti   comunica
all'Autorita' competente dell'altra Parte il quadro riassuntivo degli
aiuti e finanziamenti previsti dalla normativa nazionale impegnandosi
ad informare l'altra parte sulle eventuali modifiche normative. 
  (4) Le Parti  non  sono  responsabili  degli  obblighi  assunti  da
persone  fisiche  o  giuridiche  che   abbiano   concluso   contratti
nell'ambito del presente accordo.