(Allegato-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
                      Approvazione dei progetti 
 
  (1) Le "coproduzioni  cinematografiche"  realizzate  ai  sensi  del
presente  Accordo  devono  ottenere  l'approvazione  delle  Autorita'
competenti  di  entrambe  le  Parti,  ai   sensi   delle   rispettive
legislazioni nazionali. 
  (2) Le predette Autorita', prima di procedere  all'approvazione  di
un'istanza,  si  consultano  a  vicenda  al  fine  di  garantire   la
rispondenza del progetto alle disposizioni  del  presente  Accordo  e
delle rispettive legislazioni nazionali. 
  (3)  Per  essere  ammessi  ai  benefici   della   coproduzione,   i
coproduttori   devono   documentare   l'esistenza   di   una    buona
organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione
professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon
fine la produzione. 
  (4) L'approvazione non viene concessa  ad  un  progetto  laddove  i
coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, salvo nella
misura in cui tali legami siano  inerenti  alla  realizzazione  della
coproduzione.