(Allegato-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
                Nulla osta di proiezione in pubblico 
 
  (1) L'approvazione di un progetto di coproduzione  da  parte  delle
Autorita' competenti di entrambe le Parti non  impegna  le  Autorita'
stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della
"coproduzione cinematografica" cosi' realizzata.