(Allegato-art. 7)
 
                             ARTICOLO 7 
                            Partecipanti 
 
  (1) Gli  autori,  gli  sceneggiatori,  i  registi  e  il  personale
tecnico-artistico  qualificato   delle   coproduzioni,   nonche'   le
maestranze che partecipano alla produzione, devono  essere  cittadini
della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria, o cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti  permanenti  della
Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria. 
  (2) Il personale tecnico e  artistico  straniero  che  risiede  e/o
lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella  Repubblica  di
Bulgaria  puo',  in  circostanze  eccezionali,  prendere  parte  alla
coproduzione come appartenente al Paese di residenza. 
  (3) Solo in casi eccezionali  e  previa  intesa  tra  le  Autorita'
competenti delle Parti, per particolari esigenze della  "coproduzione
cinematografica", puo' essere ammessa la partecipazione di  personale
tecnico e artistico non avente  la  nazionalita'  di  uno  dei  Paesi
coproduttori, o di uno Stato Membro dell'Unione Europea.