(Allegato-art. 8)
 
                             ARTICOLO 8 
                               Riprese 
 
  (1) Le opere coprodotte  ai  sensi  del  presente  Accordo  vengono
girate, elaborate, doppiate  o  sottotitolate,  fino  alla  creazione
della prima  copia  di  distribuzione,  in  teatri  di  posa  situati
all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. 
  (2)Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non
partecipa alla coproduzione, possono essere  autorizzate  qualora  la
sceneggiatura o il  soggetto  della  coproduzione  da  realizzare  lo
rendano necessario. 
  (3)Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile  ricorrere  ad
un altro Paese per i servizi di doppiaggio o  sottotitolaggio  previa
autorizzazione delle Autorita' competenti.