(Allegato-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
                     Contributi dei coproduttori 
 
  (1) Il rapporto dei  contributi  dei  coproduttori  dei  rispettivi
Paesi in una "coproduzione  cinematografica"  puo'  variare  dal  20%
(venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del totale delle  spese
di ciascuna "coproduzione". L'apporto  del  coproduttore  minoritario
deve comportare, in linea di massima, una partecipazione  tecnica  ed
artistica effettiva. 
  (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma (1)  del
presente articolo - previa  approvazione  da  parte  delle  Autorita'
competenti di entrambi  i  Paesi  -  rimanendo  fermo  che  la  quota
minoritaria non puo' essere inferiore al 10% (dieci  per  cento)  del
costo totale della "coproduzione cinematografica". 
  (3) Nel caso in cui il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
bulgaro sia costituito da piu' imprese di  produzione,  la  quota  di
partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere  inferiore
al 5%  (cinque  per  cento)  del  costo  totale  della  "coproduzione
cinematografica".