ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 10.1 Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 10.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 10.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 10.4 Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte: ===================================================================== | | |Per la Repubblica | | | | Federale | | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Democratica di | | Italiana | Inglese) | Etiopia | +========================+=======================+==================+ | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | TIBK MISTIR | +------------------------+-----------------------+------------------+ | SEGRETO RISERVATISSIMO | SECRET CONFIDENTIAL | MISTIR | +------------------------+-----------------------+------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | KILKIL | +------------------------+-----------------------+------------------+ 10.5 La Parte Etiope trattera' e proteggera' le informazioni italiane con la classifica di "RISERVATO" in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard e alle procedure per le informazioni aventi la classifica di "SEGRETO". 10.6 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 10.7 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 10.8 Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 10.9 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Competenti Autorita' per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.