(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
  10.1 Per "informazione classificata" si intende ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
  10.2 Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate e/o trattate in conformita' alle leggi ed  ai  regolamenti
nazionali applicabili dalle Parti. 
  10.3  Le  informazioni   classificate   saranno   trasferite   solo
attraverso i canali governativi approvati dalla Competente  Autorita'
per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 
  10.4 Le Parti concordano che i seguenti livelli di  classificazione
di  sicurezza  sono  equivalenti  e  corrispondono  ai   livelli   di
classificazione previsti  dagli  ordinamenti  giuridici  di  ciascuna
Parte: 
 
 
=====================================================================
|                        |                       |Per la Repubblica |
|                        |                       |     Federale     |
|   Per la Repubblica    |  Corrispondenza (in   |  Democratica di  |
|        Italiana        |       Inglese)        |     Etiopia      |
+========================+=======================+==================+
|      SEGRETISSIMO      |      TOP SECRET       |   TIBK MISTIR    |
+------------------------+-----------------------+------------------+
| SEGRETO RISERVATISSIMO |  SECRET CONFIDENTIAL  |      MISTIR      |
+------------------------+-----------------------+------------------+
|       RISERVATO        |      RESTRICTED       |      KILKIL      |
+------------------------+-----------------------+------------------+
 
 
  10.5 La  Parte  Etiope  trattera'  e  proteggera'  le  informazioni
italiane con  la  classifica  di  "RISERVATO"  in  maniera  non  meno
rigorosa rispetto agli standard e alle procedure per le  informazioni
aventi la classifica di "SEGRETO". 
  10.6 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
  10.7 Le Parti garantiscono che tutte le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali  sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
  10.8 Il trasferimento a terze  Parti/Organizzazioni  internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  Difesa  prevista  dal
presente Accordo, e' soggetto alla  preventiva  approvazione  scritta
dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 
  10.9 Ferma restando l'immediata vigenza  delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo  generale  sulla  sicurezza
che verra' stipulato dalle rispettive  Competenti  Autorita'  per  la
Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.