ARTICOLO 12 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 12.1 Le Parti possono concludere intese supplementari relative a ciascun settore di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. 12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare efficacia al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate, laddove applicabile. 12.4 Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 12.5 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 13, comma 13.1 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE) del presente Accordo.