(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
      PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 
 
  12.1 Le Parti possono concludere intese  supplementari  relative  a
ciascun settore di cooperazione di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
presente Accordo. 
  12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del presente Accordo senza interferire con  le  rispettive  normative
nazionali. 
  12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare  efficacia
al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno  messi
a  punto,  sviluppati  ed  eseguiti  dal  personale  autorizzato  dal
Ministero della Difesa della  Repubblica  Italiana  e  dal  Ministero
della Difesa della Repubblica Federale  Democratica  di  Etiopia,  su
basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero
degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorita'
per  la  Sicurezza,  per  gli  aspetti  riguardanti  le  informazioni
classificate, laddove applicabile. 
  12.4 Il presente Accordo potra' essere emendato o  rivisto  con  il
reciproco  consenso  delle  Parti,  tramite  uno  Scambio  di   note,
attraverso i canali diplomatici. 
  12.5 I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo  13,
comma 13.1  (ENTRATA  IN  VIGORE,  DURATA  E  TERMINE)  del  presente
Accordo.