(Accordo-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE 
 
  13.1  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla   data   di
ricevimento della seconda delle due  notifiche  scritte  mediante  le
quali  le  Parti  si  informano  reciprocamente,  tramite  i   canali
diplomatici, dell'adempimento dei rispettivi requisiti nazionali  per
l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  13.2 Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  per  un  periodo  di
cinque (5) anni e sara' rinnovato per periodi di cinque (5)  anni,  a
meno che non venga risolto da ciascuna delle Parti con  preavviso  di
sei (6) mesi all'altra parte attraverso canali diplomatici. 
  13.3 La denuncia dell'Accordo richiesta da una  delle  Parti  sara'
notificata all'altra  Parte  per  iscritto  ed  attraverso  i  canali
diplomatici ed entrera'  in  vigore  novanta  (90)  giorni  dopo  che
l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 
  13.4 Il termine del presente Accordo non  influira'  sui  programmi
ne'  sulle  attivita'  in  corso  previste  dallo  stesso,   se   non
diversamente concordato tra le Parti. 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico