(Accordo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
  6.1  Ciascuna  Parte  sosterra'  le  spese  di  propria  competenza
relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    i. le spese di viaggio, le indennita' giornaliere, gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle propria normativa; 
    ii. spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le  spese  derivanti
dalla rimozione o dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
  6.2 Ferme restando le disposizioni del punto "ii" di cui sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza,  presso   infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze Armate,  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante  che  possa  avere  bisogno  di  assistenza  sanitaria
durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cooperazione  bilaterale
previste  dal  presente  Accordo  e,  ove  necessario,  presso  altre
strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante  ne  sostenga
le spese. 
  6.3 Tutte le attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.