(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                  REQUISITI LEGALI E GIURISDIZIONE 
 
  7.1 Le Parti non intraprenderanno  alcuna  azione  in  applicazione
delle disposizioni del presente  Accordo,  qualora  tale  azione  sia
contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi  nazionali  e
al diritto internazionale. 
  7.2 Il personale della Parte inviante rispettera' le  leggi  e  gli
usi dello Stato ospitante. 
  7.3  La  Parte  ospitante  dovra'  informare  la   Parte   inviante
dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato
commesso dal personale della  parte  inviante  sul  territorio  della
Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprieta'. 
  7.4  Le  Autorita'  dello  Stato  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la propria giurisdizione sul personale militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 
  7.5  Le  Autorita'  dello  Stato  inviante  hanno  il  diritto   di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove  questo  ultimo
sia soggetto alla legislazione dello  Stato  inviante  -  per  quanto
riguarda i reati: 
    i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; 
    ii.  risultanti  da  qualsiasi  atto  od  omissione  -   commessi
intenzionalmente o per negligenza - verificatosi - nell'esecuzione  o
in relazione con il servizio. 
  7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia  coinvolto  in
eventi per i quali la  legislazione  dello  Stato  ospitante  preveda
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto
con i principi fondamentali e  l'ordinamento  giuridico  dello  Stato
inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate  e,  qualora
fossero pronunciate, non saranno eseguite.