ARTICOLO 8 RISARCIMENTO DEI DANNI 8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.