(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                       RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
  8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da  un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione nell'ambito  del  presente  Accordo,  sara'  -
previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 
  8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o
di danni causati nello svolgimento delle  attivita'  nell'ambito  del
presente Accordo, le medesime  Parti,  previa  intesa,  rimborseranno
tale perdita o danno.