(Accordo-art. 1)
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE  E  TECNICA  TRA  IL  GOVERNO  DELLA
     REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della  Repubblica
del Congo, di seguito denominati le «Parti». 
  Considerando i legami di amicizia e di  cooperazione  che  esistono
tra i due Paesi; 
  Animati  dalla   volonta'   di   diversificare   una   cooperazione
reciprocamente vantaggiosa e multiforme in conformita' con i principi
del diritto internazionale; 
  Desiderosi di rafforzare la cooperazione  nel  settore  militare  e
tecnico nel rispetto della sovranita' degli interessi reciproci; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                                SCOPO 
 
  La  cooperazione  tra  le  Parti  e'  fondata   sui   principi   di
reciprocita' uguaglianza e interessi reciproci nonche' in conformita'
con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli  impegni  internazionali
assunti da entrambe le  Parti  e  per  la  Parte  italiana,  con  gli
obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea. 
  Questo Accordo e' il quadro giuridico che stabilisce le  condizioni
generali non esaustive di cooperazione  militare  e  tecnica  tra  le
Parti.