(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                           FORZA MAGGIORE 
 
  In caso di forza maggiore (qualsiasi  evento  improvviso  e  grave,
imprevedibile, irresistibile  e  indipendente  dalla  volonta'  delle
Parti, nonche' che comprometta gravemente una delle  Parti  come  una
grave crisi politica, una guerra o una calamita' naturale),  entrambe
le Parti si incontreranno per decidere  di  mantenere,  sospendere  o
risolvere il presente Accordo, a seguito di  un  comune  esame  della
situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.