Articolo 10 FORZA MAGGIORE In caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volonta' delle Parti, nonche' che comprometta gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamita' naturale), entrambe le Parti si incontreranno per decidere di mantenere, sospendere o risolvere il presente Accordo, a seguito di un comune esame della situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.