(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                         COMMISSIONE TECNICA 
 
  Sara' istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire
l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e  degli  atti
discendenti per promuovere la cooperazione militare e tecnica tra  le
Parti. 
  La   Commissione   tecnica   si   riunira'   una   volta   all'anno
alternativamente in ciascuno dei due Paesi. 
  I membri della Commissione tecnica sono designati da ciascuna delle
Parti,  tenendo  conto  della  rappresentativita'   delle   strutture
implicate nell'attuazione del presente Accordo. 
  I membri della delegazione ospite sono tenuti  a  conformarsi  alle
leggi e ai regolamenti del Paese ospitante. 
  Ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione mista
elabora e adotta un proprio regolamento interno.