Articolo 4 COMMISSIONE TECNICA Sara' istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e degli atti discendenti per promuovere la cooperazione militare e tecnica tra le Parti. La Commissione tecnica si riunira' una volta all'anno alternativamente in ciascuno dei due Paesi. I membri della Commissione tecnica sono designati da ciascuna delle Parti, tenendo conto della rappresentativita' delle strutture implicate nell'attuazione del presente Accordo. I membri della delegazione ospite sono tenuti a conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese ospitante. Ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione mista elabora e adotta un proprio regolamento interno.