(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza, nell'ambito
dell'attuazione del presente Accordo, in particolare: 
    a. le spese di viaggio, gli  stipendi,  l'assicurazione  per  gli
infortuni e le malattie nonche' gli  oneri  relativi  ad  ogni  altra
indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle  normative
nazionali; 
    b. le spese mediche ed odontoiatriche nonche' le spese  derivanti
dalla rimozione o  dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato
infortunato o deceduto. 
  2. Ferme restando le disposizioni del punto b,  di  cui  sopra,  la
Parte ospitante fornira' cure  d'urgenza,  presso  le  infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze Armate, a favore di tutto il  personale
della Parte inviante che possa necessitare  di  assistenza  sanitaria
durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cooperazione  bilaterale
previste nell'ambito del presente Accordo e, ove  necessario,  presso
altre strutture sanitarie, a condizione  che  la  Parte  inviante  ne
sostenga le spese. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno eseguite subordinatamente alla disponibilita' dei fondi delle
Parti.