Articolo 6 GIURISDIZIONE 1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione dello Stato ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte invianteĀ· b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale dello Stato inviante venga coinvolto negli eventi sopra menzionati per i quali lo Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali e all'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o misure disciplinari non saranno pronunciate. Se, invece le stesse sono state gia' pronunciate non saranno eseguite.