(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                            GIURISDIZIONE 
 
  1.  Le  Autorita'  dello  Stato  ospitante  hanno  il  diritto   di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio  territorio
e puniti in base alla legislazione dello Stato ospitante. 
  2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto  di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove  questo  ultimo
sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante  -  per
quanto riguarda: 
  a. i reati che  minacciano  la  sicurezza  o  i  beni  della  Parte
invianteĀ· 
  b. i reati risultanti da qualsiasi  atto  o  omissione  -  commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione  con
il servizio. 
  3. Qualora il personale dello Stato inviante venga coinvolto  negli
eventi sopra menzionati  per  i  quali  lo  Stato  ospitante  preveda
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrarie ai
principi  fondamentali  e  all'ordinamento  giuridico   dello   Stato
inviante, tali pene e/o misure disciplinari non saranno  pronunciate.
Se,  invece  le  stesse  sono  state  gia'  pronunciate  non  saranno
eseguite.