(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
 
  Le Parti si  impegnano  ad  attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti derivanti  da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative  nazionali  e
degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.