(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
                    DURATA, EMENDAMENTI E TERMINE 
 
  Il presente Accordo e' stipulato per un  periodo  di  cinque  anni,
rinnovabile automaticamente, salvo denuncia, con preavviso di 6  mesi
e con avviso di ricevuta, notificata da una Parte all'altra. 
  Qualsiasi modifica del presente Accordo e degli atti  derivanti  da
esso sara' effettuata previa consultazione delle Parti e si tradurra'
in un emendamento.