(Accordo-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  Il presente Accordo entrera' in vigore successivamente alla data di
ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le  Parti
si informeranno, attraverso i canali  diplomatici,  dell'espletamento
delle rispettive  procedure  nazionali  richieste  per  l'entrata  in
vigore del presente Accordo.