(Accordo-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
                          DURATA E TERMINE 
 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando  una  delle
Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 
  2. La denuncia effettuata  da  una  delle  Parti  sara'  notificata
all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali  diplomatici,  ed
avra' effetto novanta (90) giorni  dopo  la  ricezione  della  citata
notifica dell'altra Parte. 
  3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui  programmi  e
le attivita' in corso previste  dallo  stesso,  se  non  diversamente
concordato tra le Parti. 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico