(Accordo-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
                        COOPERAZIONE GENERALE 
 
  1. Attuazione 
  a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere
Intese tecniche di attuazione  della  cooperazione  tecnica  militare
nell'ambito del presente Accordo, nonche' elaborare piani  annuali  e
pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della  difesa  che
prevedranno i luoghi, le  date,  il  numero  dei  partecipanti  e  le
modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. 
  b. Il Piano di cooperazione annuale potra' essere sottoscritto,  di
comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. 
  c. Le concrete attivita' di cooperazione  nel  campo  della  difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  Difesa  della
Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del
Ciad. 
  d.  Eventuali  consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno alternativamente  in  Italia  ed  in  Ciad,  allo  scopo  di
elaborare ed approvare, ove opportuno e previo  consenso  bilaterale,
eventuali Accordi  specifici  ad  integrazione  e  completamento  del
presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra  le
Forze Armate italiane e le Forze Armate del Ciad. 
  2. Campi 
  La cooperazione tra le Parti potra' includere i campi elencati  qui
di seguito: 
  a. politica di sicurezza e di difesa; 
  b. ricerca  e  sviluppo,  supporto  logistico  ed  acquisizione  di
prodotti e servizi per la difesa; 
  c.  operazioni  di  mantenimento  della  pace   e   di   assistenza
umanitaria; 
  d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonche'  strutture
ed equipaggiamenti di unita' militari e gestione del personale; 
  e. formazione ed addestramento in campo militare; 
  f. questioni ambientali e relative  all'inquinamento  provocato  da
attivita' militari; 
  g. sanita' militare; 
  h. storia militare; 
  l. sport militare; 
  j. altri settori militari di comune interesse per le due Parti. 
  3. Modalita' 
  La cooperazione tra le Parti in materia di difesa  potra'  avvenire
secondo le seguenti modalita': 
  a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
  b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 
  c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; 
  d. scambio di relatori e di personale  di  formazione,  nonche'  di
studenti provenienti da Istituzioni militari; 
  e.  partecipazione  a  corsi  teonrici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento,  a   seminari,   conferenze,   dibattiti   e   simposi,
organizzati presso Enti civili e militari della difesa; 
  f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
  g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento  della
pace; 
  h. visite di navi ed aeromobili militari; 
  l. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
  j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai
servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; 
  k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.