(Accordo-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese  di  sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, in particolare: 
    a.  le  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle norme nazionali; 
    b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla rimozione o dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
  2. Ferme restando le disposizioni del punto b,  di  cui  sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  trattamenti  medici   d'urgenza,   presso
infrastrutture sanitarie delle  proprie  Forze  Armate,  a  tutto  il
personale della Parte inviante che possa  necessitare  di  assistenza
sanitaria  durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di   cooperazione
bilaterale previste dal presente Accordo e,  ove  necessario,  presso
altre strutture sanitarie, a condizione  che  la  Parte  inviante  ne
sostenga le spese. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.