ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE 1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i: a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate, e se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.