ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.