(Accordo-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
                       RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
  1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante  da  un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione nell'ambito  del  presente  Accordo,  sara'  -
previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 
  2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di  perdite
o di danni causati durante o in relazione alle attivita'  nell'ambito
del presente Accordo, le Parti,  previa  intesa,  rimborseranno  tale
perdita o danno.