(Accordo-art. 7)
 
                             ARTICOLO 7 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
 
  Le Parti si  impegnano  ad  attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti, derivanti da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative  nazionali  e
degli Accordi internazionali in  materia  sottoscritti  dalle  Parti,
nonche' per quanto concerne l'Italia,  nel  rispetto  degli  obblighi
derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.