(Accordo-art. 8)
 
                             ARTICOLO 8 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
  1. Per "informazione classificata" si  intende  ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
  2.  Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o   generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e/o protette in conformita' con  le  leggi  e  i
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
  3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo  attraverso
i canali governativi approvati  dalla  Autorita'  Competente  per  la
Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti. 
  4. Le classifiche di sicurezza corrispondenti sono le seguenti: 
 
=====================================================================
|   PER LA REPUBBLICA   |  CORRISPONDENZE (in   | PER LA REPUBBLICA |
|       ITALIANA        |       inglese)        |     DEL CIAD      |
+=======================+=======================+===================+
|     SEGRETISSIMO      |      TOP SECRET       |    TOP SECRET     |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|        SEGRETO        |        SECRET         |      SECRET       |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|    RISERVATISSIMO     |     CONFIDENTIAL      |   CONFIDENTIEL    |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|       RISERVATO       |      RESTRICTED       |     RESTREINT     |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
 
  5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del
presente Accordo e'  consentito  al  personale  delle  Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
  6. Le Parti garantiscono che  tutte  le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate solo per i  fini  ai  quali  sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
  7. Il trasferimento a Parti terze o a Organizzazioni internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel  campo  dei  materiali  per  la  difesa  ed  attuate
nell'ambito del  presente  Accordo  sara'  soggetto  alla  preventiva
approvazione  scritta  della   competente   Autorita'   della   Parte
originatrice. 
  8. Ferma restando la immediata vigenza delle disposizioni contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da  stipularsi
tra le rispettive Autorita' nazionali competenti per la  sicurezza  o
da Autorita' designate dalle Parti.