ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti. 4. Le classifiche di sicurezza corrispondenti sono le seguenti: ===================================================================== | PER LA REPUBBLICA | CORRISPONDENZE (in | PER LA REPUBBLICA | | ITALIANA | inglese) | DEL CIAD | +=======================+=======================+===================+ | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | TOP SECRET | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | SEGRETO | SECRET | SECRET | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENTIEL | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | RESTREINT | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ 5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per i fini ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Parti terze o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa ed attuate nell'ambito del presente Accordo sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorita' della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' nazionali competenti per la sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.