(Accordo-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
                   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
  Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione
del  presente   Accordo   sara'   risolta   esclusivamente   mediante
consultazioni  tra  le  Parti,   attraverso   i   rispettivi   canali
diplomatici.