Allegato 1
ELEMENTI DISTINTIVI
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio
principale
1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si
impegna a rispettare una condizione di riservatezza che puo'
comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle
autorita' fiscali delle modalita' con cui il meccanismo potrebbe
garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere
una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi
finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione e'
fissata in riferimento:
a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo;
oppure
b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un
vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di
rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio
fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del
tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura
sostanzialmente standardizzate ed e' a disposizione di piu'
contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo
sostanziale l'attuazione.
B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio
principale
1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso
adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa' in
perdita, interromperne l'attivita' principale e utilizzarne le
perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il
trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o
l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito
in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello
inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si
traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in
particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte che non
svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni
che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano
altre caratteristiche simili.
C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni
transfrontaliere
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri
deducibili effettuati tra due o piu' imprese associate, dove si
verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e' residente a fini fiscali in alcuna
giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in
una giurisdizione, quest'ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa' o
impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e' pari o
prossimo a zero; oppure
2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi
che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel
quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte
nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini
fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale
nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini
fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste
detrazioni in piu' di una giurisdizione.
3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo
stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in
cui vi e' una differenza significativa nell'importo considerato
dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni
interessate.
D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarita' effettiva
1. Un meccanismo che puo' avere come effetto di compromettere
l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la
normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con
i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o
tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi
seguenti:
a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non e' un
conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche
sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
b) il trasferimento di conti o attivita' finanziari in
giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del
contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o
pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari;
d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione
finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita' in
un'istituzione finanziaria o in un conto o in attivita' finanziari
non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari;
e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che
eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di
informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano
il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari;
f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata
verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare
agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o
ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi
inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio
o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone
giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita' legale
o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi
giuridici o strutture giuridiche:
a) che non svolgono un'attivita' economica sostanziale
supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e
b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o
stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di
residenza di uno o piu' dei titolari effettivi delle attivita'
detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture
giuridiche; e
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi
giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.
E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe
harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni
immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni
immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles)
quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al
momento del loro trasferimento tra imprese associate:
a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei
flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale
trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono
altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di
successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero
infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita', se la previsione
annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e
imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento,
e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del
cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.