2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che
comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere
definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i
soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate».
All'articolo 62:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o
modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di
impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a
singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia gia'
intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»;
al capoverso 2-quater:
alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW»
e' sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in
servizio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente
articolo»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in
combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono
autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle
province delegate o, per impianti con potenza termica installata
superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia
gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico
non comporta occupazione di nuove aree»;
alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge
esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge
vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del
gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».
Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640) - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del
biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad
Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,
n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque
correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi
del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui
al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990,
n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le
attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso
di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base del piano
predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro
la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di
cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da
esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le
seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.
Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni annui per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1.
All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di
economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario
non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 63:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno
decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo»;
al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle
seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversita'»;
al comma 3, le parole: «e' adottato previa intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa
intesa»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro
per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono
sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».
Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti
sanitari) - 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a trenta giorni dopo la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono
soppresse».
All'articolo 64:
al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono
sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»;
al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni
assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di
impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le
parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
termini e alle condizioni»;
al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole:
«con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite
le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e
organismi privati di ricerca"».
Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di
semplificazione) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed
alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria
e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi
capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure
di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei
Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei
medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato
sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica
relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti.
Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».