2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate». All'articolo 62: al comma 1: al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»; al capoverso 2-quater: alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» e' sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»; alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore». Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: «Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640) - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145. 4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da esso svolte. 6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo. Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente". 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». All'articolo 63: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita' per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo»; al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversita'»; al comma 3, le parole: «e' adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa intesa»; al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto». Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: «Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) - 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono soppresse». All'articolo 64: al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»; al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»; al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca"». Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: «Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita' dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».