Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83 All'articolo 1: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),"»; al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»; al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33). - 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All'Allegato 1: alla voce n. 3, la parola: «Articolo» e' sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021»; alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» e' inserita la seguente: «del»; dopo la voce n. 30 e' inserita la seguente: «30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».