(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  14
                         agosto 2020, n. 104 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, ultimo periodo,  le  parole:  «nove  settimane  del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti:  «nove  settimane  di
cui al presente comma»; 
      al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «periodi  di  integrazione
relative » sono sostituite dalle seguenti: « periodi di  integrazione
relativi»; 
      al comma 7, le parole: «ed e' assegnato» sono sostituite  dalle
seguenti: «; tale importo e' assegnato»; 
      al comma  8,  ultimo  periodo,  la  parola:  «articolo  19»  e'
sostituita dalle seguenti: «articolo 19». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Indennita' per  i  lavoratori  di  aree  di  crisi
industriale complessa). - 1. All'articolo 1 della legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: 
          "251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251  puo'  essere
altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori  delle  aree
di crisi industriale complessa ubicate nel territorio  della  Regione
siciliana,   i   quali   cessino   di   percepire   l'indennita'   di
disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo,  nel  limite
di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020"; 
        b) al comma 253, le parole: "del comma 251"  sono  sostituite
dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis". 
      Art. 1-ter (Indennita'  per  i  lavoratori  di  aree  di  crisi
complessa della regione Campania). - 1. A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
lavoratori delle aree di crisi complessa della regione  Campania  che
hanno cessato la mobilita'  ordinaria  dal  1°  gennaio  2015  al  31
dicembre 2016 e' concessa, fino al 31  dicembre  2020,  un'indennita'
pari  al  trattamento  dell'ultima  mobilita'  ordinaria   percepita,
comprensiva della contribuzione figurativa,  nel  limite  massimo  di
2,43 milioni di euro per  l'anno  2020.  A  tale  indennita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  67,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
      2. L'indennita' di cui al comma 1 non  e'  compatibile  con  il
reddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1  non  e'  altresi'
compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni: 
        a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; 
        b)  essere  titolari  di  pensione  diretta  o  indiretta  ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
        c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); 
        d) essere percettori di reddito di cittadinanza,  di  cui  al
capo I del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  o  delle  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
      3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi  1  e  2  del
presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  residue  della  regione
Campania di cui all'articolo  25-ter  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136». 
    All'articolo 3: 
      al comma 3, le parole: « revoca dall'esonero » sono  sostituite
dalle seguenti: « revoca dell'esonero » e le parole: «  del  presente
decreto » sono soppresse. 
    All'articolo 6: 
      al comma 1,  le  parole:  «ai  datori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai datori di lavoro»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «pari  a  371,8  milioni  di»  e'
inserita la seguente: «euro». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  In  considerazione  dell'attuale  fase  di  rilancio
dell'economia e al fine di garantire  la  continuita'  occupazionale,
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in  cui  il
contratto di somministrazione tra  l'agenzia  di  somministrazione  e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'  impiegare
in missione, per periodi superiori  a  ventiquattro  mesi  anche  non
continuativi, il medesimo  lavoratore  somministrato,  per  il  quale
l'agenzia  di  somministrazione  abbia  comunicato   all'utilizzatore
l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in  capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La  disposizione
di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021"»; 
      alla rubrica e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «e  di
contratti di somministrazione». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis  (Applicazione  del  regime  previdenziale  recato
dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca
iscritte  nell'apposita  sezione  dell'Albo  nazionale   degli   enti
cooperativi). - 1.  La  disciplina  dettata  dall'articolo  1,  primo
comma, della legge 13 marzo 1958,  n.  250,  si  intende  applicabile
anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del  codice
della  navigazione,  che  esercitano  la  pesca  quale  esclusiva   e
prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita'  di
soci  di  cooperative  di  pesca,  iscritte   nell'apposita   sezione
dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita'  di
pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. 
      2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di  cui
al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di  cui
al comma 1. 
      3.  Sono  fatti  salvi  i   versamenti   contributivi   assolti
direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui  al  comma  1
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare  marittimo»
sono inserite le seguenti: «di Taranto»; 
      al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono  sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti». 
    All'articolo 12: 
      al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono individuati»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «sportivi»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «dello sport». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Interventi per il passaggio al  professionismo  e
l'estensione delle tutele sul lavoro negli  sport  femminili).  -  1.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per  l'anno  2020,
3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per  l'anno
2022. 
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  federazioni  sportive
che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1  devono  deliberare
il passaggio al professionismo sportivo di  campionati  femminili  ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il  passaggio  deve  avvenire
entro il 31 dicembre 2022. 
      3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al
professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma  2
possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al  comma  1
qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: 
        a)  per  l'anno  2020,   per   far   fronte   alle   ricadute
dell'emergenza sanitaria da COVID-19: 
          1) al sostegno al reddito e  alla  tutela  medico-sanitaria
delle atlete; 
          2) allo svolgimento di  attivita'  di  sanificazione  delle
strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; 
        b) per gli anni 2021 e 2022: 
          1)  alla  riorganizzazione   e   al   miglioramento   delle
infrastrutture sportive; 
          2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 
          3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 
          4) alla promozione dello sport femminile; 
          5)  alla  sostenibilita'  economica  della  transizione  al
professionismo sportivo; 
          6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali
delle atlete. 
      4. Per le domande di cui al comma  3,  lettera  a),  almeno  la
meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle  finalita'  di
cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui  al
comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve
rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2)  e  6)  della  medesima
lettera b). 
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita'  di
accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo  delle  risorse
di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. 
      6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo  di
cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, ogni sei  mesi,  un  resoconto  sull'utilizzo  delle  risorse,
sentite  le  associazioni  delle  sportive,  le  associazioni   delle
societa' e le associazioni degli allenatori. 
      7. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  il
comma 181 e' abrogato. 
      8. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  2,9
milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per  ciascuno
degli anni  2021  e  2022,  si  provvede  con  le  risorse  derivanti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7». 
    All'articolo 14: 
      al comma  3,  le  parole:  «nei  caso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituite
dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»; 
      il comma 4 e' soppresso. 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le  parole:  «comma  1del»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1, del». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, ultimo  periodo,  le  parole:  «decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23
febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la  parola:  «complessive»
e'  sostituita  dalla  seguente:  «complessivo»,  le  parole:   «alle
imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»  e  le
parole: «Regione del» sono soppresse. 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «22,9  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro». 
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 21-bis  (Lavoro  agile  e  congedo  straordinario  per  i
genitori durante il periodo di  quarantena  obbligatoria  del  figlio
convivente per contatti scolastici).  -  1.  Un  genitore  lavoratore
dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile
per tutto o  parte  del  periodo  corrispondente  alla  durata  della
quarantena  del  figlio  convivente,  minore  di  anni   quattordici,
disposta dal dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria
locale  (ASL)  territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto
verificatosi all'interno del plesso scolastico,  nonche'  nell'ambito
dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in
strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi,
sia pubblici che privati. 
      2. E' altresi' possibile  svolgere  la  prestazione  di  lavoro
agile se il  contatto  si  e'  verificato  all'interno  di  strutture
regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 
      3. Nelle sole ipotesi in  cui  la  prestazione  lavorativa  non
possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla
misura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei  genitori,  alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di
anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi
all'interno del plesso scolastico. 
      4. Per i periodi di congedo fruiti ai  sensi  del  comma  3  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
      5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure
di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo  l'attivita'
di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge  alcuna  attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcuna
delle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altri
figli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  non
stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 
      6. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020. 
      7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6  e'  riconosciuto  nel
limite di spesa di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
      8. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6,  e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
      9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive
modificazioni. 
      10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle  attivita'  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
    Art.  21-ter  (Lavoro  agile   per   genitori   con   figli   con
disabilita'). - 1. Fino al 30  giugno  2021,  i  genitori  lavoratori
dipendenti privati che  hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di
disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, a condizione che  nel  nucleo  familiare  non  vi  sia  altro
genitore non lavoratore e che  l'attivita'  lavorativa  non  richieda
necessariamente la presenza  fisica,  hanno  diritto  a  svolgere  la
prestazione di lavoro in  modalita'  agile  anche  in  assenza  degli
accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81». 
    All'articolo 22: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle  casalinghe
e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di
formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono
attivita' nell'ambito domestico,  in  via  prioritaria  delle  donne,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura delle persone e dell'ambiente  domestico,  iscritte  e  iscritti
all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  di
competenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  alla
valorizzazione delle attivita' di cura»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei
casalinghi». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, lettera b), le  parole:  «indennita'  di  cui  agli
articoli 10  e  11  del  presente  decreto?»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indennita' di cui agli articoli 9, 10 e  12  del  presente
decreto». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, le parole:  «funzionari  Area  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «funzionari di Area III»; 
      al comma 3, al secondo periodo, le parole:  «nonche'  istituti»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per istituti» e,  al  quarto
periodo,  le  parole:  «che  ne  stabilisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che stabilisce»; 
      al comma  4,  le  parole:  «300  mila»  sono  sostituite  dalla
seguente: «300.000»; 
      al comma 8, le parole da:  «decreto  ministeriale»  fino  a  «4
gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
      al comma 10, al secondo e al terzo periodo, le parole: «di  cui
al comma 1» sonosoppresse; 
      al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»; 
      al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis (Misure urgenti per  la  tutela  dell'associazione
Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma). - 1. Al  fine  di
potenziare  le  politiche  in  materia  di  pari  opportunita'  e  di
riconoscere il valore sociale e culturale del  sostegno  alle  donne,
anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a  favore  delle  donne
durante l'epidemia  da  COVID-19,  e'  finanziata,  nella  misura  di
900.000  euro  per  l'anno  2020,   l'associazione   Consorzio   Casa
internazionale  delle  donne  di  Roma,  per  integrare  gli  importi
destinati all'estinzione  del  debito  pregresso  del  Consorzio  nei
confronti di Roma Capitale. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  900.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
      «Art.  25-bis  (Semplificazione  della  procedura  di   accesso
allacarriera di segretario comunale e  provinciale  per  il  triennio
2020-2022). - 1. Al fine  di  sopperire  alla  carenza  di  segretari
comunali e provinciali per l'adeguato supporto  al  ripristino  della
piena operativita' degli enti  locali,  per  il  triennio  2020-2022,
l'albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e  provinciali  bandisce
procedure  selettive  semplificate  di  accesso  alla   carriera   di
segretario comunale e provinciale, prevedendo: 
        a)  la  possibilita'  di  presentazione  della   domanda   di
partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4  e
5  dell'articolo  247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        b)  lo  svolgimento   della   prova   preselettiva   di   cui
all'articolo 13, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedi
decentrate e con  modalita'  telematiche  o,  comunque,  in  modo  da
consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; 
        c) lo svolgimento con  modalita'  telematiche  di  due  prove
scritte, anche nella  medesima  data  ed  anche  consistenti  in  una
pluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere giuridico, con  specifico  riferimento
al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o  ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con
specifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  e
diritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  degli
enti locali, nonche' management pubblico; 
        d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare  in
ogni caso almeno le materie di cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere  accertata
anche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  la
tracciabilita' delle comunicazioni; 
        e)  la  possibilita'  di  articolazione   della   commissione
esaminatrice in sottocommissioni. 
      2.  Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal  presente
articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
4 dicembre 1997,  n.  465.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
      3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Alla  sua  attuazione  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le parole: "380 milioni di  euro  per  l'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
          "2. Fino al 15 ottobre 2020  per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche  o
dallo svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i
lavoratori  in  possesso  del  riconoscimento  di   disabilita'   con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio  e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle  competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di
disabilita'   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi
medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le
verifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.   Nessuna
responsabilita',  neppure  contabile,  salvo  il  fatto  doloso,   e'
imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi  in  cui  il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto  illecito  di
terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di
assenze dal servizio di cui al presente comma. 
          2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e  fino  al  31  dicembre
2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2  svolgono  di  norma  la
prestazione  lavorativa  in   modalita'   agile,   anche   attraverso
l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o
area  di  inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
vigenti, o lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di  formazione
professionale anche da remoto". 
          1-ter. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2
e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come modificato dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di  54
milioni di euro per l'anno 2020. 
          1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede
quanto a 55 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto, quanto a  282,1  milioni  di  euro  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  quanto  a  20
milioni di euro, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter. 
          1-quinquies.  All'articolo  87,  comma   1,   alinea,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e non e' computabile ai fini del periodo di comporto"; 
          b) al secondo periodo, le parole: "il lavoro  agile  e'  la
modalita' ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il lavoro agile
e' una delle modalita' ordinarie"». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero  degli
uomini autori di violenza). - 1.  In  considerazione  dell'estensione
del  fenomeno  della  violenza  di  genere   anche   in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di  assicurare  la
tutela dalla violenza di genere  e  la  prevenzione  della  stessa  e
specificamente per contrastare tale fenomeno  favorendo  il  recupero
degli uomini autori di violenza, il Fondo per le  politiche  relative
ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
1 milione di euro a decorrere dall'anno  2020.  Le  predette  risorse
sono destinate,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  esclusivamente
all'istituzione e al potenziamento dei centri di  riabilitazione  per
uomini maltrattanti. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 1 milione di euro a  decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
      Art. 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile). -
1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "31 agosto  2020",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "termine  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19"». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «grave  situazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e  dopo  il  primo
periodo sono inseriti i  seguenti:  «Con  riferimento  ai  datori  di
lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma  per
i  dipendenti  giornalisti   iscritti   alla   gestione   sostitutiva
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
(INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere  apposita  rendicontazione
al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini  del
rimborso,  a  saldo,  dei  relativi  oneri  fiscalizzati.   All'onere
derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota delle  risorse  del  Fondo  destinata
agli interventi di competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «l'amministrazione  concedente   e'
l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,  che  provvede»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «le  amministrazioni  concedenti   sono
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  per  quanto  di
competenza  l'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
italiani, che provvedono»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  In  considerazione  delle   eccezionali   condizioni
connesse  alla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  soggetti
ricompresi  nei  piani  di  riorganizzazione  in  presenza  di  crisi
presentati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  500,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, per i quali  i  termini  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono  decorsi  in
data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza  adottata
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in
via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della
domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato  il  requisito
contributivo  entro  il  periodo   di   fruizione   del   trattamento
straordinario    di    integrazione    salariale    finalizzata    al
prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il
medesimo  trattamento.  La  domanda  deve  essere  presentata   entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  domande  gia'
presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in  854,7
milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per  l'anno
2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in  termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in  termini  di
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
          "17.  Ai  fini  degli  apporti  di  cui  al  comma  2,   e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di  Stato,
nel limite massimo di  44  miliardi  di  euro,  appositamente  emessi
ovvero, nell'ambito del predetto  limite,  l'apporto  di  liquidita'.
Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette
per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle  successive
modifiche. Ai fini della registrazione contabile  dell'operazione,  a
fronte  del  controvalore  dei  titoli   di   Stato   assegnati,   il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo  dello  stato
di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'
regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di  entrata  sul
pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata  relativo
all'accensione di prestiti.  Il  medesimo  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  utilizzato
per gli apporti  di  liquidita'.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di
Stato eventualmente non emessi e  assegnati  nell'anno  2020  possono
esserlo negli anni  successivi  e  non  concorrono  al  limite  delle
emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio"». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, le parole: «spesa del  personale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «spesa per il personale»; 
      al comma 2,  lettera  a),  le  parole:  «CCNL  2016-2018  della
dirigenza  medica,  sanitaria,  veterinaria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  dell'area
della sanita' relativo al triennio 2016-2018  dei  dirigenti  medici,
sanitari, veterinari»; 
      al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  «  che  forma  parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «al
presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B»  sono
inserite  le  seguenti:  «al   presente   decreto»   e   le   parole:
«nell'allegato  B  del  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «nel medesimo allegato B»; 
      al comma 5, al primo periodo, le parole: «del  relativo  corso»
sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole:  «alle  sole
visite, esami e prestazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alle
visite, agli esami e alle prestazioni»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «delle prime visite, esami  e  prestazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami  e  delle  prime
prestazioni»; 
      al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite
dalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»; 
      al comma 7, le parole:  «al  comma  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 5»; 
      al comma 8, quarto periodo, le parole: «che  costituisce  parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «al
presente decreto»; 
      al comma 9, primo periodo,  le  parole:  «da  presentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le  parole:  «nell'ambito
nel programma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
programma». 
    Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 29-bis  (Misure  per  il  sostegno  del  sistema  termale
nazionale). - 1. Al fine di mitigare  la  crisi  economica  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con  una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro
per l'anno 2021, destinato  alla  concessione,  fino  all'esaurimento
delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di
cui al presente comma non sono cedibili,  non  costituiscono  reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1. 
      3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante
stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti  dalla  predetta
convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al  fondo  di
cui al presente articolo, nel limite massimo del 2  per  cento  delle
risorse stesse. 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  di  euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,  del  presente  decreto,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'articolo
114. 
      Art.  29-ter  (Disposizioni  per  la  tutela  della  salute  in
relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   al   fine   di   fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come  quella  da  COVID-19  in
corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della  rete
assistenziale    territoriale    per     garantire     l'integrazione
socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la  presa  in  carico  del
paziente. 
      2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti
nelle comunita'  locali  e  di  garantire  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo in considerazione della crisi  psico-sociale
determinata  dall'eccezionale  situazione  causata  dall'epidemia  da
SARS-COV-2, il Ministero della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo
finalizzate all'adozione, da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un   protocollo   uniforme
sull'intero territorio nazionale che definisca le buone  pratiche  di
salute  mentale  di  comunita'  e  per  la  tutela  delle  fragilita'
psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento: 
        a) la ridefinizione degli indirizzi  in  materia  di  risorse
umane  e  tecnologiche  per  un  modello  organizzativo  fondato   su
multiprofessionalita'  e  multidisciplinarieta'   che   permetta   di
sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante; 
        b) la riorganizzazione dei  dipartimenti  di  salute  mentale
tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi
di  razionalizzazione  nell'impiego  delle   risorse   del   Servizio
sanitario nazionale destinate alla salute mentale; 
        c) la costruzione di una rete di servizi e  di  strutture  di
prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,
delle istituzioni presenti nel territorio  e  degli  enti  del  Terzo
settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati  modelli  di
intervento e la qualita'  delle  prestazioni  erogate  attraverso  la
coprogettazione; 
        d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle
associazioni  degli  utenti,  dei  familiari  e   del   volontariato,
rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di  cura
quali  gruppalita'  dialogiche   e   multifamiliari   e   gruppi   di
auto-mutuo-aiuto; 
        e)  il  sostegno  all'inclusione  socio-lavorativa   e   alla
condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale
il budget di salute individuale e di comunita'. 
      3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente». 
    Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
      «Art. 30-bis (Misure urgenti per il rafforzamento del  Servizio
sanitario nazionale). - 1. All'articolo 5-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei  compiti
primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di
garantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  di
fronteggiare la  carenza  di  medici  specialisti  e  di  specialisti
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i  dirigenti  medici  e
sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di  cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'"». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»; 
      al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali il temine  di  cui  all'articolo  1,
comma  5-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
prorogato al 28 febbraio 2021. 
        4-ter.  Al  fine  di  rafforzare  le  misure   dirette   alla
sanificazione degli ambienti  di  lavoro,  le  risorse  destinate  al
credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono incrementate di 403 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Le
suddette risorse aggiuntive sono  distribuite  tra  i  soggetti  gia'
individuati  in  applicazione   del   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo  125,  comma  4,
del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri  e  le  modalita'
ivi previsti. 
        4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, i commi da 1 a 6 sono abrogati. 
        4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter
si   provvede   mediante   utilizzo    delle    risorse    rivenienti
dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A  tale
scopo le risorse disponibili sul  bilancio  dell'INAIL,  relative  al
bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020  per  il  finanziamento  dei
progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, per un  importo  complessivo  pari  ad  euro  403
milioni, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per   essere   riassegnate   al
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali». 
      Nel capo III, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti: 
        «Art. 31-bis (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle
strutture  sanitarie   che   ospitano   reparti   COVID-19).   -   1.
Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie  dell'anno
2020: 
          a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e  fino  a  199
posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le  sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi  delle  amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
          b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento  fiduciario
per COVID-19, per il tramite di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
          c) ai componenti di  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera
istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19,
nonche' a quelli dei seggi speciali  di  cui  alla  lettera  b),  che
provvedono alla raccolta e allo spoglio del  voto  domiciliare  degli
elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19,  sono  impartite,
dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito
alle procedure  di  sicurezza  sanitarie  concernenti  le  operazioni
elettorali. 
        2. In caso  di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione
della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco
puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle  unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
previa  attivazione  dell'autorita'  competente,  soggetti   iscritti
all'elenco dei volontari di protezione civile che sono  elettori  del
comune. La nomina puo' essere disposta  solo  previo  consenso  degli
interessati. 
        3. Presso ogni sezione  elettorale  ospedaliera  operante  ai
sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi
composti anch'essi da personale delle unita' speciali di  continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
        4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,
2 e 3, compresi i volontari di cui  al  comma  2,  spetta  l'onorario
fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980,
n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a  263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
        5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre  all'onorario  fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli
articoli 39 e 40 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri,  pari  a
220.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
        Art. 31-ter (Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con
disturbo dello spettro autistico). - 1. La dotazione del Fondo per la
cura dei soggetti  con  disturbo  dello  spettro  autistico,  di  cui
all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
        Art.  31-quater  (Misure  in  materia  di  potenziamento  dei
distretti sanitari). - 1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a)  prevede  la  localizzazione   dei   servizi   di   cui
all'articolo 3-quinquiessulla base dell'analisi dei bisogni di salute
della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati
del Servizio sanitario regionale  mediante  la  realizzazione  di  un
sistema informativo integrato senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica"; 
        b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) e' proposto, sulla base delle  risorse  assegnate,  dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed  e'
approvato dal direttore generale"». 
    All'articolo 32: 
      al comma 2, lettera a), le parole:  «e  del  loro  adattamento»
sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»; 
      al comma 2, lettera b),  dopo  le  parole:  «contestualmente  a
specifici patti di comunita',» sono inserite le seguenti: «a patti»; 
      al comma 3,  lettera  a),  le  parole:  «fermo  restando»  sono
sostituite dalle seguenti: «fermi restando»  e  le  parole:  «di  cui
all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «e  del  presente  articolo»   sono
sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo» e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei  casi  di  sospensione
delle attivita'  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza
epidemiologica»; 
      al  comma  5,  le  parole:   «del   citato   decreto-legge   si
determinano»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del    citato
decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate»; 
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in  locazione,
edifici  e  locali   e   fornirli   alle   istituzioni   scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico,  anche  in  carenza  delle
certificazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in  materia  di
sicurezza, e i dirigenti scolastici possono  acquisirli  in  uso,  in
esito a una valutazione congiunta  effettuata  dagli  uffici  tecnici
dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  dall'azienda
sanitaria locale, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le
norme sulla sicurezza sul lavoro. 
        6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e  ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono  stipulare,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili  iscritte  sui  propri  bilanci   a
legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e  locali  e
fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno
scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392. 
        6-quater. All'articolo 231-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: "In caso  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche  in
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui
al periodo precedente assicura le prestazioni con  le  modalita'  del
lavoro agile. A  supporto  dell'erogazione  di  tali  prestazioni  le
istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione  entro
il limite di spesa complessivo di 10 milioni  di  euro.  Ai  maggiori
oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante  utilizzo
delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,
anche mediante riprogrammazione degli interventi". 
        6-quinquies. Il decreto attuativo  di  cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,  e'  adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
        6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, le parole: "valutazione finale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "valutazione periodica e finale"»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. Al fine di garantire il  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche e il diritto allo studio  degli  studenti  delle
aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,  il  Fondo
di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e
2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,
di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di  edifici  scolastici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il riparto  delle  risorse  di  cui  al
periodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo  scorrimento  della
graduatoria   approvata   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  427  del  21
maggio 2019 e dell'avviso  pubblico  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019. 
        7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e,  quanto  a  10  milioni  di   euro   per   l'anno   2021,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca». 
    Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 32-bis (Interventi urgenti  per  l'avvio  e  il  regolare
svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021).  -  1.  Al  fine   di
facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire  il
corretto  e  regolare  avvio  e  il  regolare  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le
risorse di cui al presente comma sono destinate a favore  degli  enti
locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale o in  attesa  di  approvazione  di  piano  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo  32,  comma  2,  lettera  a),  del   presente   decreto,
prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di  conduzione
e adattamento alle esigenze didattiche e per  noleggio  di  strutture
temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede  quanto  a  1,5
milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
      3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  in  aggiunta
alle  misure   per   l'edilizia   scolastica,   adottate   ai   sensi
dell'articolo  32,  comma  2,  del  presente  decreto,  il  Ministero
dell'istruzione destina un importo pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli  enti  locali  per  la
realizzazione   di   interventi   strutturali   o   di   manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e  all'adattamento  a  fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti  in  locazione.
Ai relativi  oneri  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  previste
dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.
Alle  medesime  finalita'  il   Ministero   dell'istruzione   destina
ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,
in conto residui,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  58-octies  del
decreto-legge  n.  124   del   2019.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  di  riparto  delle
risorse di cui al primo periodo. 
      4. Per il personale del comparto scuola restano  in  vigore  le
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  502,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1,  comma  269,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso. 
      5.  A  decorrere  dall'anno  2020,  le  quote  aggiuntive   del
contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  per   la   previdenza
complementare del personale delle amministrazioni  statali  anche  ad
ordinamento  autonomo,  come   annualmente   determinate   ai   sensi
dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  iscritte  in  un
apposito capitolo di  bilancio  dei  singoli  Ministeri  ovvero  sono
trasferite ai bilanci delle amministrazioni  statali  ad  ordinamento
autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del  datore  di
lavoro e' versata al relativo fondo di previdenza complementare,  con
le  stesse  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente   per   il
versamento della quota parte a carico del lavoratore. 
      6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio  stipulati  ai
sensi  del  Documento   per   la   pianificazione   delle   attivita'
scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  del
Sistema nazionale di  istruzione  per  l'anno  scolastico  2020/2021,
contenuto nel decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  26  giugno
2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono  stipulare
protocolli d'intesa con gli enti  locali  volti  a  regolamentare  il
funzionamento delle  attivita'  previste  nei  patti  stessi.  L'ente
locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente  nel
proprio  bilancio,  puo'  affiancare  la  scuola  per   gli   aspetti
organizzativi,  di  responsabilita'  e  di  copertura   assicurativa,
purche' le attivita' svolte nelle scuole siano conformi al  documento
di valutazione dei rischi vigente nell'istituto. 
      Art. 32-ter (Misure  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'
amministrativa delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.  Al  fine  di
garantire  la  piena  operativita'  delle  istituzioni   scolastiche,
limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in  deroga  ai  termini
previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,
nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico  di  cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  non
si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro
il 31  agosto  2020,  le  immissioni  in  ruolo  dei  vincitori  sono
effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie  di  merito,
purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei  posti  autorizzati
per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei  relativi
contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si  applicano
in ogni caso le  disposizioni  in  materia  di  programmazione  delle
assunzioni del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449. Per effetto di quanto previsto  dai  periodi  precedenti,  dalla
data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono  revocati
le  reggenze  e   gli   eventuali   provvedimenti   di   conferimento
dell'incarico di direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
(DSGA)  agli  assistenti  amministrativi.   Restano   confermati,   a
potenziamento  dell'attivita'   di   segreteria   delle   istituzioni
scolastiche, nel limite delle risorse di  cui  all'articolo  235  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  finalizzate  all'assunzione  di
assistenti  amministrativi  prevista  dalle  ordinanze  del  Ministro
dell'istruzione  attuative   dell'articolo   231-bis   del   medesimo
decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti  a
tempo determinato comunque connessi  o  collegati  alla  sostituzione
degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 
      2.  Ai  fini  dell'utilizzo  ottimale  delle  graduatorie   del
concorso  di  cui  al  comma  1,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi
rimasti  vacanti  e  disponibili,  nella  singola  regione,  dopo  le
operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle  immissioni  in
ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3  e  4  del  presente
articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo
39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  nel
limite dei posti annualmente autorizzati. 
      3. Nei limiti della quota degli idonei di cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  elevata  al  50
per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di  cui
al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al  comma  2
residuati  in  una  o  piu'  regioni,  nel  limite   delle   facolta'
assunzionali   annualmente   previste.   L'istanza   e'    presentata
esclusivamente  mediante  il  sistema   informativo   del   Ministero
dell'istruzione,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i  termini  e  le
modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche'  i
termini, le modalita' e la procedura per le  relative  immissioni  in
ruolo. Resta fermo il vincolo di  permanenza  previsto  dall'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
declinato dal bando di concorso. 
      5. Al fine di dare continuita' alle procedure  concorsuali  per
direttore dei servizi generali  e  amministrativi,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  da
adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i  criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici, che  sono  presiedute
da un dirigente scolastico,  un  dirigente  tecnico  o  un  dirigente
amministrativo,  e  i  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dai
relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,  ciascuna  da
superare con un punteggio pari o superiore a 7/10  o  equivalente;  i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  la
tabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
valutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  del
punteggio complessivo. 
      6. La configurazione delle commissioni di cui  al  comma  5  e'
altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo  2,  comma  6,
del citato decreto-legge n. 126 del 2019. 
      7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  6  non  devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 33: 
      al comma 2, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «universita'»
sono inserite le seguenti: «nonche' le Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica» e, all'ultimo  periodo,  la  parola:
«2019/2020."» e' sostituita dalla seguente: «2019/2020»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
          "8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui  all'articolo
1 possono sperimentare, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,  n.132,  e
comunque nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di  cui  al
comma  8  del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzione
degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di  organizzazione
dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze,   sono   definiti   i   criteri   per   l'ammissione    alla
sperimentazione e le modalita' di verifica  periodica  dei  risultati
conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle  dotazioni  organiche  previste  ai  sensi
della normativa vigente e delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente". 
        2-ter. All'articolo 22-bis, comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  il  terzo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"Nell'ambito dei processi di statizzazione e  razionalizzazione,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  criteri   per   la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimi
del personale in servizio presso le predette  istituzioni  alla  data
del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro
flessibile, nonche' per il graduale  inquadramento  nei  ruoli  dello
Stato di tale personale in servizio  alla  data  di  conclusione  del
processo di statizzazione, che  deve  concludersi  entro  il  termine
perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette
dotazioni organiche"; 
          b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "contratti  a  tempo
determinato" sono sostituite dalle  seguenti:  "contratti  di  lavoro
flessibile". 
        2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi
alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre  2017,
n. 167, mediante la definizione dei contratti  integrativi  di  sede,
finalizzati  a  superare  il  contenzioso  esistente  e  a  prevenire
l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche  nell'ambito  dell'Unione
europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: "entro il 30
giugno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  30  giugno
2021". 
        2-quinquies.  Per  quanto  non  diversamente   disposto,   le
disposizioni  di  cui  ai  commi  2-ter  e  2-quater   si   applicano
esclusivamente all'anno accademico 2020/2021». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art. 33-bis(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e
del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari
e della salute). - 1. Il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  il
Ministero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  stabilisce  le  funzioni
proprie degli aspetti  socio-educativi,  considerato  che  il  tratto
specifico  del  ruolo  della  figura   professionale   dell'educatore
socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari  e  della  salute  e'  la
dimensione  pedagogica,  nelle  sue   declinazioni   sociali,   della
marginalita', della disabilita' e della devianza. 
      2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al  comma
1, svolte in collaborazione con altre  figure  socio-sanitarie  e  in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio  2013,
n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali: 
        a) individuare,  promuovere  e  sviluppare  le  potenzialita'
cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti,  a  livello
individuale  e  collettivo,  nell'ambito   di   progetti   pedagogici
elaborati in autonomia professionale o con una equipe in  prospettiva
interdisciplinare e interprofessionale; 
        b) contribuire alle strategie  pedagogiche  per  programmare,
pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare  e  valutare
interventi educativi mirati  allo  sviluppo  delle  potenzialita'  di
tutti i  soggetti  per  il  raggiungimento  di  livelli  sempre  piu'
avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; 
        c) progettare, organizzare, realizzare e valutare  situazioni
e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici  e
privati, sia in contesti informali, finalizzati alla  promozione  del
benessere individuale e sociale, al supporto,  all'accompagnamento  e
all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'
esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,
durante tutto l'arco della vita; 
        d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza
e responsabilita'; prevenire situazioni  di  isolamento,  solitudine,
stigmatizzazione e  marginalizzazione  educativa,  soprattutto  nelle
aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76,» sono  inserite  le  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al  secondo
periodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti:  «di
euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e
a 300 milioni di euro»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli
interventi di competenza del Commissario straordinario». 
    Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
      «Art. 34-bis(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei  seggi
elettorali). - 1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 39  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali  sedi
di seggio elettorale in occasione delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come
incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per  le
finalita'  indicate.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
primo periodo». 
    All'articolo 36: 
      al comma  1,  le  parole:  «,  presso  i  reparti  Genio»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio». 
    All'articolo 37: 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Al fine di sopperire  alle  particolari  esigenze  di
servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017  e  nel  corso
dell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare  i  livelli
di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti  e  degli  internati
negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti,
dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il  personale
del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12,  comma  3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15
novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle  concessioni
per l'utilizzo degli stessi alloggi, che  sono  posti  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
        4-ter.  In  considerazione  del  livello  di  esposizione  al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali  e   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020  e  fino  al  31  dicembre
2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce  di
alloggiamento in caserma  e'  esonerato  dal  pagamento  degli  oneri
accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti. 
        4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari
ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020  e  ad  euro  1,89  milioni  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto»; 
      al comma 5, le parole: «al presente articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Alla tabella 1a allegata al  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la  parola:  "623"  e'  sostituita
dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente:
"86". 
        5-ter. Alla tabella 1  allegata  al  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la  parola:  "623"  e'  sostituita
dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente:
"86". 
        5-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  6-bis   del   decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
          "4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale  in
servizio permanente di  cui  al  presente  articolo  e'  a  carattere
universitario,  per  il  conseguimento  della  laurea  magistrale  in
discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: 
          a)  un  corso  di  Accademia,  di   durata   biennale,   da
frequentare nella qualita' di allievo ufficiale; 
          b) un  corso  di  Applicazione,  di  durata  triennale,  da
frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno  nel
grado di tenente". 
        5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma  5-quater  hanno
effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022». 
    Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337).  -  1.
Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa
alla qualifica di  dirigente  superiore,  le  parole:  "dirigente  di
ufficio territoriale a livello  regionale  o  interregionale  per  le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o  di  frontiera,  nonche'
postale  e  delle  comunicazioni  di  particolare  rilevanza;"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "dirigente  di  ufficio  territoriale  a
livello  regionale  o  interregionale  per  le  esigenze  di  polizia
stradale o di frontiera, nonche' di polizia ferroviaria o  postale  e
delle comunicazioni di particolare rilevanza;  dirigente  di  ufficio
territoriale per le esigenze di polizia di frontiera  di  particolare
rilevanza;"; 
        b) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa
alla qualifica di primo dirigente: 
          1) le parole: "nonche' a livello regionale o interregionale
per la polizia postale e delle comunicazioni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche'  a  livello  regionale  o  interregionale  per  le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni"; 
          2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio  territoriale
a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per  le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e
delle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice  dirigente  di
ufficio territoriale per le  esigenze  di  polizia  di  frontiera  di
particolare rilevanza;"; 
        c) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa
alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto: 
          1) dopo le parole: "dirigente di  commissariato  distaccato
di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti:  "di  significativa
rilevanza"; 
          2) dopo le  parole:  "vice  direttore  di  divisione  o  di
ufficio equiparato o direttore di sezione o  di  ufficio  equiparato"
sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza"; 
          3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato
di ispettorato o di ufficio  speciale  di  pubblica  sicurezza"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  di  sezione  o  di  ufficio
equiparato di significativa rilevanza di  ispettorato  o  di  ufficio
speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di  ufficio  speciale  di
pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di  sezione
investigativa periferica di significativa rilevanza per le  attivita'
di contrasto della criminalita' organizzata"; 
          4) le parole: "dirigente o vice dirigente  o  dirigente  di
settore di reparto mobile o  di  reparto  speciale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di
significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale"; 
          5) le parole: "direttore o vice direttore  o  direttore  di
settore di istituto di istruzione" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"direttore o vice direttore o direttore di settore  di  significativa
rilevanza di istituto di istruzione"; 
        d)  nella  colonna  relativa  ai  posti  di  qualifica  e  di
funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario,
la parola: "5.720" e' sostituita dalla seguente: "5.643"; 
        e) la parola: "gabinetto",  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: "centro". 
      2. Alla tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "carriera dei funzionari
tecnici di polizia" sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nella parte attinente al Ruolo  Ingegneri,  nella  colonna
relativa alle funzioni, alla riga relativa alla  qualifica  di  primo
dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico" sono sostituite dalle  seguenti:  "direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico  periferico";  nella
colonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico"
sono sostituite dalle seguenti: "Posti  di  funzione"  e,  alla  riga
relativa  alle  qualifiche  di  direttore  tecnico  superiore  e   di
direttore  tecnico  capo,  la  parola:  "102"  e'  sostituita   dalla
seguente: "135"; 
        b) nella parte  attinente  al  Ruolo  Fisici,  nella  colonna
relativa alle funzioni, alla riga relativa alla  qualifica  di  primo
dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico" sono sostituite dalle  seguenti:  "direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella
colonna relativa ai  posti  di  funzione,  alla  riga  relativa  alle
qualifiche di direttore tecnico  superiore  e  di  direttore  tecnico
capo, le parole: "100 (120)" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "115
(135)". 
      3.  All'articolo  2,  comma  2,  quinto  periodo,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole:  "Nella  sostituzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del  relativo  incarico,
nonche' nella sostituzione". 
      Art.  37-ter  (Proroga  dei  termini  di  disposizioni  per  la
funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fermo restando quanto  previsto
dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
conservano  efficacia  per  la  durata  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure  restrittive
e di contenimento dello stesso e comunque non oltre  il  31  dicembre
2021,  all'allegato  1  al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse; 
        b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti: 
          "16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27; 
          16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27; 
          16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77.". 
      2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate  nei  limiti  delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 
      Art. 37-quater (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34). -  1.  All'articolo  103  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di euro
per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per  il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021"; 
        b) al comma 25, primo periodo: 
          1) le parole: "di euro 24.234.834,  per  l'anno  2020,  per
prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno
2020 per prestazioni di lavoro straordinario  eccedente  rispetto  al
monte ore  previsto  per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  e
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  all'articolo  3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno"; 
          2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno  2020,"  sono
sostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno  2020  e  di
euro 5.384.616 per l'anno 2021,"; 
          3) le parole: "di euro 4.480.980,  per  l'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno  2020  e  di
euro 2.091.124  per  l'anno  2021"  e  dopo  le  parole:  "mediazione
culturale" sono inserite le  seguenti:  ",  anche  mediante  apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti  in
ambito migratorio". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota
parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio
dello  Stato,  che  restano   acquisiti   all'Erario.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art.  37-quinquies  (Misure  in  materia   di   requisiti   per
l'approvazione della nomina a  guardia  particolare  giurata).  -  1.
All'articolo 138,  terzo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dopo le parole: "dal prefetto" sono inserite le seguenti:  ",  previa
verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  con  un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo  134  ovvero
con uno dei soggetti che e' legittimato a  richiedere  l'approvazione
della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133". 
      2. Al fine di  assicurare  il  reinserimento  nel  mercato  del
lavoro dei soggetti interessati, i decreti  di  approvazione  di  cui
all'articolo 138 del citato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n.  773  del  1931,  eventualmente
rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata  in  forma
di lavoro autonomo antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  conservano  la
propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto  titolo  di
polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta. 
      Art. 37-sexies (Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n.  74).  -
1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle  attivita'  del
Corpo  nazionale   soccorso   alpino   e   speleologico,   anche   in
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  ad  esso  attribuiti,
alla  legge  21  marzo  2001,  n.  74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Il CNSAS provvede  in  particolare,  nell'ambito  delle
competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n.  91,  al
soccorso  degli  infortunati,  dei  pericolanti,  dei   soggetti   in
imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria,  alla
ricerca e al soccorso dei dispersi  e  al  recupero  dei  caduti  nel
territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle  zone  impervie  del
territorio nazionale. Restano ferme  le  competenze  e  le  attivita'
svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso
fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a  diversi  enti
ed organizzazioni, la funzione di  coordinamento  e  direzione  delle
operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS"; 
        b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.   Per   lo   svolgimento   delle   attivita'   previste
dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con
il Servizio sanitario nazionale,  con  il  Sistema  dell'emergenza  e
urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del
numero unico di emergenza 112"; 
        c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi  di  urgenza  ed
emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le  strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS, atte  a  disciplinare  i
servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica"; 
        d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1.Ai fini  della  presente
legge,  l'attivita'  dei  membri  del  CNSAS  si  considera  prestata
prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 
          2. In ragione delle responsabilita'  direttamente  connesse
con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione  e  vigilanza
posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge,  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7,  del  codice  del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,
nei confronti dei componenti degli  organismi  direttivi  di  livello
nazionale  e  regionale  non  trova  applicazione   quanto   previsto
dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»; 
        e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono  aggiunte
le seguenti: 
          «i-bis) tecnico di centrale operativa; 
          i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; 
          i-quater) tecnico di ricerca; 
          i-quinquies) tecnico di soccorso in pista; 
          i-sexies) tecnico disostruttore; 
          i-septies) tecnico speleosubacqueo; 
          i-octies)  pilota  di  sistemi  aeromobili   a   pilotaggio
remoto»; 
        f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 8-bis (Contributo integrativo). -  1.  Per  gli  anni
2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo  annuo  di
euro 750.000 in favore del CNSAS in  conseguenza  dell'aumento  degli
oneri assicurativi e per l'effettuazione  della  sorveglianza  e  del
controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso". 
          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  euro
750.000 per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». 
      Nel capo IV, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente: 
          «Art.  38-bis  (Modifiche   all'articolo   105-quater   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 105-quater  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  "per  l'anno
2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020"  e
il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
          b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
          "2.Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  che
costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un  programma  per
la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le
discriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,
psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  o
violenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  di
genere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
          2-bis. I  centri  di  cui  al  comma  2  svolgono  la  loro
attivita' garantendo  l'anonimato  delle  vittime  e  possono  essere
gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  da
associazioni operanti  nel  settore  del  sostegno  e  dell'aiuto  ai
soggetti di cui al  medesimo  comma.  I  centri  operano  in  maniera
integrata,  anche  con  la  rete   dei   servizi   socio-sanitari   e
assistenziali   territoriali,   tenendo   conto   delle    necessita'
fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al  comma  2,  ivi
compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di  mediazione
sociale dei medesimi. 
          2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2,  incluso  il
programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui  che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisiti
organizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  degli
stessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis"; 
          c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per  la
prevenzione  e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   legati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime". 
        2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  4
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». 
    All'articolo 39: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine di consentire  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse  di  cui
al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministero
dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono  essere  utilizzate  dai
comuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  tal
fine, ciascun  comune  puo'  destinare  nel  2020  per  il  trasporto
scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»; 
        al   comma   2,   quarto   periodo,   le   parole:    «Friuli
Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province  autonome»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1, lettera c),  capoverso  2-octies,  lettera  b),  le
parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti:  «a
valere sulle giacenze». 
    Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
      «Art. 41-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in
materia di fondo di garanzia per la prima casa). - 1. All'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "con priorita'" sono sostituite dalla seguente:
"esclusivamente"; 
        b)  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   "La
Concessionaria servizi assicurativi pubblici  (Consap)  Spa  presenta
una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle  finanze,  al
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,  al  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  alle   competenti   Commissioni
parlamentari entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  nella  quale  si
indicano, tra l'altro, le percentuali delle  garanzie  concesse  alle
categorie alle quali e'  riconosciuta  priorita',  sul  totale  delle
risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera,  e  che  illustra
l'avvenuta attivita' di verifica approfondita  sull'applicazione  dei
tassi,  da  parte  degli  istituti  di  credito,  nei  confronti  dei
beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"». 
    All'articolo 42: 
      al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»; 
      al comma 3, nella tabella, alla terza colonna,  le  parole:  «a
valere del Fondo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  valere  sul
Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle  quote»  sono
sostituite dalle seguenti: «a valere  sulle  quote»  e,  alla  quinta
colonna,  la  parola:  «Concoro»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Concorso»; 
      la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  della
quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali». 
    Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
      «Art.  42-bis   (Sospensione   dei   versamenti   tributari   e
contributivi, nonche' interventi finanziari a  favore  delle  imprese
del settore turistico,  agricolo  e  della  pesca,  per  Lampedusa  e
Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella
gestione dei flussi migratori). - 1. Per  i  soggetti  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti  dei  tributi  nonche'
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati
senza applicazione di sanzioni e interessi entro  la  medesima  data.
Resta ferma la facolta'  di  avvalersi,  per  il  50  per  cento  dei
versamenti  sospesi  ai  sensi  degli  articoli   126   e   127   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  della  rateizzazione  fino  a  un
massimo di ventiquattro rate mensili prevista  dall'articolo  97  del
presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
      2. In considerazione dei flussi migratori e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di  Lampedusa
e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui  all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
      3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni
di cui al comma 2 sono stabiliti, anche  ai  fini  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 4, con decreto  del  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
      4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e  3  e'  autorizzata  la
spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
      5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del  comma
3  dell'articolo  24  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni  previsti
dalla comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e
successive  modificazioni,  l'importo  dell'imposta  non  versata  e'
dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di  sanzioni  ne'
interessi. 
      6. All'articolo 38, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata  adesione  da
parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,"  sono
inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola  in
corso al momento dell'adesione stessa,". 
      7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono
sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci". 
      8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e  Augusta.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo,  nonche'
le modalita' di monitoraggio della spesa. 
      9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto». 
    All'articolo 44: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di sostenere il settore  del  trasporto  pubblico
locale e regionale di passeggeri sottoposto  a  obbligo  di  servizio
pubblico e consentire l'erogazione di servizi di  trasporto  pubblico
locale in conformita' alle misure di  contenimento  della  diffusione
del  COVID-19  di  cui  al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  la  dotazione  del
fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno  2020.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti  all'attuazione
delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle  Linee
guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per
il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico e delle Linee guida per il  trasporto  scolastico  dedicato,
ove i predetti servizi nel periodo  precedente  alla  diffusione  del
COVID-19 abbiano avuto un  riempimento  superiore  all'80  per  cento
della capacita'»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e'  autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale di cui al comma 1,  nei  limiti  del  50  per  cento  delle
risorse ad essa attribuibili applicando alla  spesa  di  300  milioni
autorizzata  dal  medesimo  comma  1   le   stesse   percentuali   di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione dei criteri e delle quote  da  assegnare  a
ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale  previsti
dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente  ripartizione  delle
risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi,  nonche'
alla ripartizione delle residue risorse di  cui  al  comma  1,  primo
periodo, secondo i medesimi criteri e  modalita'  di  cui  al  citato
articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34». 
    Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti: 
        «Art. 44-bis (Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34). -  1.  All'articolo  214  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, le  parole:  "30  settembre"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre"; 
        b) al comma 5, dopo le parole:  "imprese  beneficiarie"  sono
inserite le seguenti: ",  a  compensazione  degli  effetti  economici
rendicontati ai sensi del comma 4,"; 
        c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non
assegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono  destinate  alle
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici subiti direttamente imputabili  all'emergenza  da  COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale
fine,  le  imprese  di  cui  al  periodo   precedente   procedono   a
rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti  dal
1° agosto 2020 al  31  dicembre  2020  secondo  le  stesse  modalita'
definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo
periodo del presente comma sono assegnate alle  imprese  beneficiarie
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 aprile 2021"; 
        d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 5 e 5-bis". 
      Art.  44-ter  (Ulteriori  risorse  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario di personale delle Forze  armate).  -  1.  Al  fine  di
sostenere la prosecuzione,  da  parte  del  contingente  delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  132,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata per l'anno
2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento
delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. 
      2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro
6.330.298  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto». 
    All'articolo 45: 
      al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole:  «inerenti
la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)   al   comma   1079,   primo   periodo,    le    parole:
"cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica
ed  economica  e  dei  progetti  definitivi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita'
tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi"; 
          b) al comma 1080,  la  parola:  "cofinanziamento",  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: "finanziamento". 
        1-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-bis  entrano  in
vigore il 1° gennaio 2021». 
    Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 46-bis (Misure urgenti in materia di  eventi  atmosferici
calamitosi). - 1. Al fine di adottare, nei limiti dello  stanziamento
di cui al presente comma, misure  per  far  fronte  alle  conseguenze
degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto  2020  che
hanno colpito il territorio  delle  province  di  Verona,  Vicenza  e
Padova, presso il Ministero dell'interno e' istituito  un  fondo  con
stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020. 
      2. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo  sono
stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al  comma  1,  con
decreto del Ministero dell'interno, da adottare di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
della protezione civile anche al fine  del  coordinamento  con  altri
eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto. 
      Art. 46-ter (Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"). - 1.  Il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a  1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  48-bis   (Servizi   educativi   e   scolastici   gestiti
direttamente dai comuni). - 1. Per l'anno  scolastico  2020/2021,  in
considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad
assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici
gestiti direttamente dai comuni, anche in  forma  associata,  nonche'
per l'attuazione delle  misure  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di
lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo,
scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di
comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  e
il rispetto dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai
revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni
finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
      Art. 48-ter (Interventi di produzione  di  energia  termica  da
fonti rinnovabili  e  di  incremento  dell'efficienza  energetica  di
piccole  dimensioni).  -  1.  La  misura  degli  incentivi  per   gli
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole  dimensioni  di  cui
all'articolo  28  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su  edifici
di  strutture  ospedaliere  del  Servizio  sanitario   nazionale   e'
determinata nella misura del 100 per cento delle  spese  ammissibili.
Sono fatti  salvi  i  limiti  per  unita'  di  potenza  e  unita'  di
superficie gia' previsti e  ai  predetti  interventi  sono  applicati
livelli massimi dell'incentivo». 
    All'articolo 49: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti
e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti
con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e  l'assegnazione  delle  risorse  a  favore
delle  citta'  metropolitane  e   delle   province   territorialmente
competenti,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli   indicati
all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con
particolare riferimento al livello di rischio  valutato.  I  soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti  di
cui  al  presente  comma  entro  l'anno  successivo   a   quello   di
utilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   apposito
rendiconto al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulla
base delle risultanze del  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro
novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione»  sono  inserite   le
seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: "termine perentorio di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "10  dicembre  2020"  e  le
parole: "10 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "20
milioni di euro". 
        1-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1-bis,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto»; 
        alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Aggiornamento   dei   termini   per
l'assegnazione delle risorse». 
    All'articolo 51: 
      al  comma  1,  lettera  c),  capoverso  14-quater,  le  parole:
«decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto-legge 30 dicembre 2019»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Per l'anno 2020 il termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  prorogato  al  15
novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34  dello
stesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020. 
        1-ter. Al fine di  contenere  l'inquinamento  e  il  dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota  dell'imposta  di
registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma  1,  terzo  capoverso,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta  all'1
per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. 
        1-quater. Nei casi di cui  al  comma  1-ter,  l'imposta  puo'
essere inferiore a 1.000 euro. 
        1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota  di  cui
al  comma  1-ter,  la  dichiarazione  di  destinazione  del   terreno
all'imboschimento  deve  essere  resa  dall'acquirente  nell'atto  di
acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere
tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni  e
a procedere alla piantumazione entro dodici mesi  dall'acquisto,  con
una densita' non inferiore a  250  alberi  per  ettaro.  In  caso  di
mancato rispetto delle predette condizioni, sono  dovute  le  imposte
nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per  cento
delle stesse imposte. 
        1-sexies.  In  caso  di  successivo  trasferimento  a  titolo
gratuito della proprieta' dei terreni di cui  ai  commi  da  1-ter  a
1-quinquies, il  vincolo  di  destinazione  d'uso  di  cui  al  comma
1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a
titolo oneroso per il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta  di
cui al comma 1-ter. 
        1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da
1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Al comma  4  dell'articolo  7-quinquies  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme  alle
concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite
dalle seguenti:  "eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in
tabella 5 dell'Allegato 4". 
        3-ter. Alla tabella 3, alla  tabella  5-bis  e  alla  tabella
6-bis dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,
le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di  equivalenza
di  cui  alla  tabella  1  dell'Allegato  P"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori  di  equivalenza
di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3". 
        3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per   "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune
ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone  d'ingresso
che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche
di proprieta' non esclusiva". 
        3-quinquies. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
          "13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  dei
titoli abitativi relativi agli  interventi  sulle  parti  comuni  che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal  presente  articolo,  le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito  allo  stato  legittimo
degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo  9-bis  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per
l'edilizia sono  riferiti  esclusivamente  alle  parti  comuni  degli
edifici interessati dai medesimi interventi". 
        3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1°  gennaio
2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie  in  polietilentereftalato
di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per  la
sanita' 21 marzo 1973,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova  applicazione
la percentuale minima di polietilentereftalato vergine  prevista  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le  predette
bottiglie, le altre condizioni e  prescrizioni  previste  dal  citato
articolo 13-ter. 
        3-septies. Il Ministero della salute provvede  a  modificare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il citato decreto  21  marzo  1973,
adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies. 
        3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato  di  3,6  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
        3-novies. Ai maggiori oneri  di  cui  al  presente  articolo,
valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6  milioni  di
euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e  2023  e
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi  1  e  2
per l'anno 2022. 
        3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          "4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al  comma  1
sono assoggettate alla procedura abilitativa  semplificata  stabilita
dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delle
acque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili"; 
          b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          "7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa  alle  piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis". 
        3-undecies.  Fermo  restando  il   rispetto   del   principio
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla  contrazione  del
ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da  COVID-19  stimolando
l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021  gli  enti  di
gestione delle aree protette possono adottare misure di  contenimento
della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, purche' sia assicurato il conseguimento  dei  medesimi  risparmi
previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori  dei  conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto  capitale  per  finanziare  spese  di  parte   corrente.   Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
    All'articolo 53: 
      al comma 1, le parole: «e la relativa capacita'  fiscale»  sono
sostituite dalle seguenti: «e la cui relativa capacita' fiscale»; 
      al comma 3, ultimo periodo, le parole:  «che  vi  abbiano  gia'
beneficiato» sono sostituite dalle seguenti:  «che  ne  abbiano  gia'
beneficiato»; 
      al comma 9, secondo periodo, le  parole:  «nonche'  agli  altri
commissari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  dagli  altri
commissari»; 
      dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. In considerazione della situazione straordinaria  di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19,  agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari   di   cui
all'articolo 242 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio  finanziario  2020  non
riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni  servizi
prevista dall'articolo 243,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo 243». 
    All'articolo 54: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          "8. Il termine  di  cui  all'articolo  264,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre
2020"». 
    All'articolo 57: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fermo restando quanto previsto  al  comma  2,  ultimo
periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati  con
il  personale  in  servizio  presso  gli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione e presso gli altri  enti  ricompresi  nel  cratere  del
sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato
di cui alle convenzioni con le  societa'  indicate  all'articolo  50,
comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si  intende   in   deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81»; 
        al comma 3, le parole:  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole:  «del  sisma  del
2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del  2012»  e  dopo  le
parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonche' gli
Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari  a
5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  finalizzato  al  concorso   agli   oneri
derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  3.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse  del  fondo
di cui al periodo precedente si provvede con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il  riparto  e'
effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto  presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione  pubblica,  comunicando  le  unita'  di  personale  da
assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in  proporzione
agli oneri delle rispettive  assunzioni.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020,  mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto; 
          b) quanto a 30 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a  tempo
determinato del personale  in  servizio  presso  le  strutture  e  le
amministrazioni di cui al comma 3; 
          c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022,
per 10 milioni di euro annui mediante  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e per 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
        3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unita' con funzioni di livello
dirigenziali non  generale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "due
unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui  una
incaricata  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai  limiti
percentuali   ivi   previsti.   Alla   struttura   del    Commissario
straordinario  e'  altresi'  assegnata  in   posizione   di   comando
un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  fino  a  cinque  esperti  incaricati   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico". 
        3-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
        3-quinquies. All'articolo 50  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
          "9-quater.  Al  fine   di   accelerare   il   processo   di
ricostruzione,  il  Commissario  straordinario   puo',   con   propri
provvedimenti  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,
destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, gli  enti  locali  e  la  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere  b)
e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,  a  valere  sulle  risorse   disponibili   sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione
degli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189". 
        3-sexies.  Qualora,  per  far  fronte  alla   ripresa   delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei  contratti  in  essere  di
appalto o concessione aventi  ad  oggetto  il  trasporto  scolastico,
siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto  scolastico  ai  sensi
dell'articolo 106 e dell'articolo  175  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi  si
debba ricorrere  a  subaffidamenti,  l'appaltatore  o  concessionario
comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e
invia il contratto di subappalto o subconcessione e le  dichiarazioni
rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445,  attestanti  il  possesso   dei   requisiti   di   idoneita'
professionale  e  l'assenza  dei  motivi   di   esclusione   di   cui
all'articolo 80 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.
L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del
servizio, autorizza il subaffidamento  condizionando  risolutivamente
lo  stesso  all'esito  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  rese   e
prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione  e
il  pagamento  delle  sole   prestazioni   effettivamente   eseguite.
L'amministrazione effettua  sempre  il  controllo  sui  requisiti  di
idoneita' professionale, sui requisiti generali di  cui  all'articolo
80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui  restanti
requisiti. 
        3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese  di  personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  copertura
delle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  del
valore soglia di cui ai commi 1,  1-bis  e  2  dell'articolo  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  di
personale per un importo corrispondente. 
        3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte
ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed  alle  attivita'
economiche  e  produttive,  relativamente  agli  eccezionali   eventi
meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione  puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in  favore
dei soggetti pubblici  e  privati  e  delle  attivita'  economiche  e
produttive, a valere sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021. I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono
essere riconosciuti  fino  a  concorrenza  del  danno  effettivamente
subito, tenendo anche conto  dei  contributi  gia'  concessi  con  le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  di
eventuali  indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le
medesime finalita'»; 
        al comma 4, capoverso 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «ai
sensi  dell'art.  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   sensi
dell'articolo 2»; 
        al comma 7, primo periodo, le parole: «relative  contabilita'
speciale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relative  contabilita'
speciali»; 
        al comma 13, lettera b), al primo periodo,  dopo  le  parole:
«per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso  e,  al
secondo  periodo,  le  parole:  «le   contabilita'   speciali»   sono
sostituite dalle seguenti:«le risorse delle contabilita' speciali»; 
        al comma 14, secondo periodo,  le  parole:  «le  contabilita'
speciali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «le   risorse   delle
contabilita' speciali»; 
        al comma 15,  secondo  periodo,  le  parole:  «sono  comunque
escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»; 
        al  comma  17,  primo  periodo,  le  parole:   «dall'articolo
9-vicies quater del decreto legge  24  ottobre  2019  n.  123,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  9-vicies   quater   del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,»; 
      dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
        «18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
          "5-bis. In deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018,
nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti  nel  territorio
delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata  al  31  dicembre  2021,
previa  verifica  della  loro  idoneita'  ai  fini  della   sicurezza
dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"». 
      Nel capo V, dopo l'articolo 57 sono aggiunti i seguenti: 
        «Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020). - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,
l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il
contributo previsto per la ricostruzione"; 
          b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
          "4-ter. I limiti delle spese ammesse alla  fruizione  degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento
per  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobili
destinati alle attivita' produttive". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  4,2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  si
provvede, quanto a 0,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai
sensi dell'articolo 114. 
      Art. 57-ter (Modifica  all'articolo  22  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32). - 1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
        "4-ter. Al fine di  ottimizzare  l'efficacia  degli  atti  di
gestione e di organizzazione  degli  Uffici  speciali,  istituiti  ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, il  controllo  sulla  compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione  collettiva  con  i  vincoli  di  bilancio  e   quelli
derivanti dall'applicazione delle norme  di  legge,  con  particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla  misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato,  uno
per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti". 
      Art.  57-quater  (Conferenza  di  servizi  permanente  per   la
ricostruzione degli  edifici  pubblici  e  delle  infrastrutture  dei
territori  della  regione  Abruzzo  colpiti  dagli   eventi   sismici
dell'aprile 2009). - 1. Al fine di accelerare il completamento  della
ricostruzione degli  edifici  pubblici  e  delle  infrastrutture  dei
territori  della  regione  Abruzzo  colpiti  dagli   eventi   sismici
dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli  atti  di  approvazione
dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche e' affidata  a
un organo unico denominato "Conferenza  di  servizi  permanente".  La
Conferenza e' deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori  sono
di importo pari o superiore a 1 milione di euro. 
      2. La  Conferenza  di  servizi  permanente  e'  presieduta  dal
provveditore  interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, o da un  suo  delegato,  ed  e'
altresi' costituita dei seguenti componenti: 
        a) un rappresentante del Ministero per i beni e le  attivita'
culturali e per il turismo; 
        b) un rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
        c) un  rappresentante  unico  delle  amministrazioni  statali
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); 
        d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e  di  tutte
le amministrazioni riconducibili alla medesima regione; 
        e)  un  rappresentante   dell'Ente   parco   territorialmente
competente; 
        f) un rappresentante unico della  provincia  e  di  tutte  le
amministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provincia
territorialmente competente; 
        g)  un  rappresentante  unico  del  comune  e  di  tutte   le
amministrazioni riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmente
competente; 
        h)   un   rappresentante   dell'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione territorialmente competente. 
      3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,
individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento. 
      4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del  comma  2
si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  14-ter,  comma  4,
della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Ove  si  tratti  soltanto  di
amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente  competente
procede alla  designazione  del  rappresentante  unico  entro  cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente. 
      5. La regione  Abruzzo  provvede,  entro  il  medesimo  termine
previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante  unico  di
cui alla  lettera  d)  del  comma  2.  Gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione,   gli   Enti   parco,   le   province   e   i   comuni
territorialmente competenti provvedono alla designazione del  proprio
rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione
della Conferenza di servizi permanente. 
      6. Ciascuna amministrazione o ente  sono  rappresentati  da  un
unico soggetto  abilitato  a  esprimere  definitivamente  e  in  modo
univoco e vincolante  la  posizione  dell'amministrazione  stessa  su
tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
      7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni  della
Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e,  per
le singole amministrazioni dello  Stato,  rappresentate  nei  modi  e
nelle forme di cui al comma 2, lettera c),  di  intervenire  a  dette
riunioni esclusivamente in funzione di supporto. 
      8. Al fine di accelerare  il  completamento  dell'attivita'  di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
nell'aprile  2009,  la  Conferenza  di   servizi   permanente   opera
esclusivamente secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  14-ter
della legge n. 241 del 1990. 
      9. La partecipazione alla Conferenza di servizi  permanente  e'
obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di
almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di  un'amministrazione
non impedisce la conclusione del relativo procedimento  e  l'adozione
del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente  si
riunisce, di regola,  con  cadenza  mensile,  con  la  partecipazione
contestuale,   ove   possibile   anche   in   via   telematica,   dei
rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. 
      10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per  il
Lazio,  l'Abruzzo  e  la  Sardegna  provvede,  entro   dieci   giorni
lavorativi  dal  ricevimento  della  documentazione  afferente   alle
attivita' descritte al comma 1, a comunicare,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre  amministrazioni
interessate: 
        a) l'oggetto della determinazione  da  assumere,  inviando  i
relativi documenti o le credenziali  per  l'accesso  telematico  alle
informazioni  e  ai  documenti  utili  ai  fini   dello   svolgimento
dell'istruttoria; 
        b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del  1990,  integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
        c) la data della prima riunione della Conferenza  di  servizi
permanente che non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  della
scadenza del termine previsto dalla lettera b). 
      11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre  quindici
giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla  lettera  c)
del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni  preposte  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e
della salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo'
superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare il termine finale del procedimento. 
      12. Ai componenti della Conferenza di  servizi  permanente  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti  comunque  denominati.  Alle  attivita'  di  supporto   il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente». 
    All'articolo 58: 
      al comma 2,  le  parole:  «codice  ATECO  prevalente  56.10.11,
56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle  seguenti:  «codice  ATECO
prevalente  56.10.11,  56.10.12,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20   e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00»; 
      i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
        «7.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale  della  tutela  della
qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari
(ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo
con le modalita' da determinare con il decreto di cui al comma  10  e
comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica
all'ufficio che ha erogato i contributi. 
        8.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   l'indebita
percezione del contributo,  oltre  a  comportare  il  recupero  dello
stesso, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al
doppio del contributo non spettante. Ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma  dell'articolo
316-ter del codice penale e' elevato a 8.000  euro.  Non  si  applica
l'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116.
All'irrogazione della sanzione, ai  sensi  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, provvede  l'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari
(ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo
non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  possibilita'
di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente,
dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del
contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari.  In
caso di mancato pagamento  nei  termini  sopra  indicati  si  procede
all'emissione  dei  ruoli  di  riscossione  coattiva.  Gli   introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento  di
emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 
        8-bis. All'articolo 78, comma  3-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: ", per l'anno  2020,
la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni  di  euro
per l'anno 2021". 
        8-ter. Agli oneri derivanti  dal  comma  8-bis,  pari  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
        8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse». 
    Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  58-bis   (Fondo   per   la   promozione   dei   prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma). -  1.  Al  fine  di  sostenere,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di
spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei
prodotti ortofrutticoli di  quarta  gamma,  come  definiti  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77,  di  stimolare  la
ripresa e il rilancio del relativo comparto  e  di  sensibilizzare  i
consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare
di tali  prodotti,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  il  Fondo
per la promozione dei prodotti di quarta  gamma,  con  una  dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalita' di accesso e di ripartizione  del  fondo  di
cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto. 
      . 
      Art. 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).  -
1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge"; 
        b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura"  sono
inserite le seguenti: "o in presenza di  secrezioni  extrafiorali  di
interesse mellifero"; 
        c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 
      2. All'articolo  4,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono
inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria". 
      Art 58-quater (Misure a favore del settore vitivinicolo). -  1.
Al  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole:  "vitivinicole"
sono inserite  le  seguenti:  ",  anche  associate  ai  codici  ATECO
11.02.10 e 11.02.20,"; 
        b)  all'articolo  223,  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i
seguenti: 
          "1-bis.  Le  risorse  rivenienti  dalle  economie   residue
derivanti dall'attuazione  dell'intervento  di  riduzione  volontaria
della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34  milioni  di
euro per  l'anno  2020,  cui  si  aggiungono  le  ulteriori  economie
quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel
limite di 51,8 milioni di euro  per  l'anno  2020,  al  finanziamento
della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma
2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di  cui  al
primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini  a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"   del   19   marzo   2020,   e   successive
modificazioni. 
          1-ter. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  emanare  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
misure da attuare, le relative procedure attuative e  i  criteri  per
l'erogazione   del   contributo   da   corrispondere   alle   imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui  al  comma  1-bis,
ultimo periodo"». 
    All'articolo 59: 
      al comma  4,  le  parole:  «L'ammontare  del  contributo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il  contributo»  e  le  parole:   «non
inferiore» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  un  ammontare  non
inferiore». 
    All'articolo 60: 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. I soggetti che  non  adottano  i  principi  contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono, anche  in  deroga  all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare  fino
al  100  per  cento   dell'ammortamento   annuo   del   costo   delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valore
di iscrizione, cosi' come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale
regolarmente approvato. La quota di ammortamento  non  effettuata  ai
sensi del presente comma e'  imputata  al  conto  economico  relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono  differite  le
quote successive, prolungando quindi  per  tale  quota  il  piano  di
ammortamento  originario  di  un  anno.  Tale  misura,  in  relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemia
da SARS-COV-2,  puo'  essere  estesa  agli  esercizi  successivi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
        7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di  ammontare
corrispondente  alla  quota  di  ammortamento   non   effettuata   in
applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso  di
utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota
di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva  e'
integrata, per la differenza, accantonando gli utili  degli  esercizi
successivi. 
        7-quater. La nota integrativa da' conto delle  ragioni  della
deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo  della  corrispondente
riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio. 
        7-quinquies. Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  7-bis,  la
deduzione della quota di  ammortamento  di  cui  al  comma  7-ter  e'
ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli
articoli 102, 102-bis  e  103  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  a  prescindere  dall'imputazione  al  conto
economico. Ai fini della determinazione del valore  della  produzione
netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota  di  ammortamento  di
cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi
limiti previsti dai citati articoli, a  prescindere  dall'imputazione
al conto economico. 
        7-sexies. I soggetti che  non  hanno  presentato  domanda  ai
sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  che,  a  far  data  dall'insorgenza  dell'evento
calamitoso, hanno il  domicilio  fiscale  o  la  sede  operativa  nel
territorio di comuni colpiti dai  predetti  eventi  i  cui  stati  di
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati  totalmente  montani,  di  cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ovvero ricompresi  nella  circolare  del  Ministro
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e  non  inseriti  nella  lista
indicativa dei comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate  in
data 30 giugno 2020,  possono  presentare  la  domanda  entro  trenta
giorni dalla data  di  riavvio  della  procedura  telematica  per  la
presentazione della  stessa,  come  definita  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  riavvia  la  procedura
telematica e disciplina le modalita' attuative ai  sensi  del  citato
articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
        7-septies. Per le finalita' di cui al comma  7-sexies,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del
fondo.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196». 
    Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
      «Art. 60-bis  (Ridefinizione  dei  piani  di  ammortamento  dei
finanziamenti ricevuti dalle  imprese  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). - 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di  credito
agevolato,   gia'    concessi    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  a  valere  sul  Fondo   per   le
agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,  e'  concessa,  ai  soggetti
beneficiari delle  agevolazioni  che  si  trovino  in  condizioni  di
morosita' rispetto al rimborso  delle  rate  previste  dal  piano  di
ammortamento o che siano in regola con detto  rimborso  ma  intendano
rimodulare il piano  di  ammortamento,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti di  cui  al  comma  3  e  che  ne  facciano  richiesta,  la
possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di  un
nuovo piano di  ammortamento  decennale,  decorrente  dalla  data  di
presentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  al
presente articolo. 
      2.  Il  nuovo  piano  di  ammortamento  prevede  il   pagamento
integrale delle somme residue a titolo di  capitale  e  di  interessi
previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di  interessi
di  mora  e  sanzionatori,  nonche'  a  titolo  di  sanzioni  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123, che rappresentano, nel loro insieme,  il  capitale  oggetto  del
nuovo piano di ammortamento. 
      3. L'accesso al  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  e'
riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
        a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno  in  cui
si e' verificata la  prima  morosita'  nel  pagamento  dei  ratei  di
rimborso e fino alla data di presentazione della domanda  di  accesso
al beneficio di cui al presente articolo; 
        b)  aver  regolarmente  approvato  e  depositato  presso   la
competente camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
i bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata  la  prima
morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e  fino  alla  data  di
presentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  al
presente articolo; 
        c)  aver  validamente  concluso   il   progetto   ammesso   a
finanziamento  e  aver  superato   positivamente   l'istruttoria   di
valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte
del Ministero o dell'ente convenzionato  incaricato  di  eseguire  le
verifiche tecnico-contabili, alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
      4.  La  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  3,  ad
esclusione  di  quelli  previsti  dalla  lettera  c),  e'   attestata
dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo  47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
      5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le
modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui  al
comma 1,  nonche'  i  termini  massimi  per  la  presentazione  della
relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative
nei  cui  confronti  sia  stata  gia'  adottata   la   revoca   delle
agevolazioni in ragione  della  morosita'  nella  restituzione  delle
rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse  e  reiterate
morosita'. 
      6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  al
comma 5, e' sospesa l'efficacia  del  provvedimento  di  revoca  gia'
adottato, purche' il relativo credito non sia gia' stato  iscritto  a
ruolo. 
      7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo  le
societa'  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si trovino in una delle  condizioni
previste dal regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  o  dal  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270». 
    All'articolo 61: 
      al comma 1, le  parole:  «entro  e  non  oltre  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020»; 
      al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «e' sostituta»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' sostituita». 
    Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
      «Art. 61-bis  (Semplificazione  burocratico-amministrativa  per
l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30  anni
di eta'). - 1. Al fine  di  promuovere  l'autoimprenditorialita'  dei
giovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di
imprese,  in  tutti  i  settori  produttivi,  dei  servizi  e   delle
professioni, di tutti i soggetti che intendono  avviare  un'attivita'
d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. 
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le misure di attuazione  del  comma
1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 62: 
      al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.». 
    All'articolo 63: 
      al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cui
al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e  degli  eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al terzo  comma,  dopo  le  parole:  "e  deve  contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono  inserite  le
seguenti: "o, se prevista  in  modalita'  di  videoconferenza,  della
piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e  dell'ora
della stessa"; 
          b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
          "Anche  ove  non  espressamente  previsto  dal  regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione
all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza.  In  tal
caso,  il  verbale,  redatto  dal  segretario  e   sottoscritto   dal
presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con
le medesime formalita' previste per la convocazione"». 
    Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: 
      «Art. 63-bis (Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.
Differimento del  termine  per  adeguamenti  antincendio).  -  1.  Il
termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile  e'
sospeso fino alla cessazione dello stato di  emergenza  da  COVID-19,
dichiarato con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  29  luglio
2020. 
      2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli  adempimenti
e adeguamenti antincendio previsti per  il  6  maggio  2020,  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
30 del 5 febbraio 2019». 
    All'articolo 64: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.  Al  fine   di   mitigare   gli   effetti   economici
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso  al
credito per far fronte alle esigenze di liquidita' dei professionisti
nella fase della ripartenza del  Paese,  all'articolo  13,  comma  1,
lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  "di
agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti
alla  rispettiva  sezione  del  Registro  unico  degli   intermediari
assicurativi e riassicurativi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K del  codice
ATECO". 
        1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le  imprese  che  sono  state
ammesse alla procedura del concordato con  continuita'  aziendale  di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o
hanno stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo   47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013.
Sono, in ogni caso, escluse le  imprese  che  presentano  esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, sono concesse  anche  alle  imprese  che  abbiano
ottenuto, su  operazioni  finanziarie  garantite  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, un prolungamento della garanzia  per  temporanea  difficolta'
del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo  D  della  parte  VI
delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che  le
stesse rispettino i requisiti previsti  dall'articolo  13,  comma  1,
lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato  decreto-legge  n.  23
del 2020»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,  e'  adottato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il
decreto e' comunque adottato». 
    Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente: 
      «Art. 64-bis (Calcolo della dimensione aziendale per  l'accesso
al Fondo di garanzia per le PMI). -  1.  All'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "non
superiore a 499" sono inserite le seguenti: ", determinato sulla base
delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"». 
    All'articolo 65: 
      al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  citato
articolo» e' inserita la seguente: «56» e le  parole:  «dall'articolo
56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»; 
      al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite
le seguenti: «di scadenza». 
    All'articolo 69: 
      al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole:
«dallo scioglimento o  dalla  cessazione  predetta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione  predetti»  e,
al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-sexies»; 
      al comma  3,  al  primo  periodo,  la  parola:  «logistico»  e'
sostituita dalla seguente: «logistiche»  e,  all'ultimo  periodo,  la
parola: «incluse» e' sostituita dalla seguente: «inclusi». 
    All'articolo 71: 
      al comma 2, le parole: «fermo restando» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferme restando». 
    All'articolo 72: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  I  buoni  postali  fruttiferi  il  cui  termine   di
prescrizione cade  durante  lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio  2020  e  prorogato  con
successiva delibera del 29 luglio 2020 sono  esigibili  entro  il  15
dicembre 2020. 
        1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1: 
          1) all'alinea, primo periodo, le parole:  "fruito  tramite"
sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in"; 
          2) all'alinea,  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il
seguente: "In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non
sussiste un rapporto di controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo
stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto
del credito"; 
          3) all'alinea, le  parole:  "data  di  efficacia",  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "data  di   efficacia
giuridica"; 
          4) alle lettere a) e  b),  la  parola:  "trasformabili"  e'
sostituita dalla seguente: "trasformate"; 
        b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          "1-bis. In caso di opzione per la tassazione di  gruppo  di
cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, da parte della societa' che cede i crediti di cui  al  comma  1,
rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del  rendimento
nozionale della societa' cedente e le perdite  fiscali  della  stessa
relative agli  esercizi  anteriori  all'inizio  della  tassazione  di
gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente  riportate  a  nuovo
dal soggetto controllante ai sensi  dell'articolo  118  del  medesimo
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridica
della cessione dei crediti, per il  soggetto  controllante  non  sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cui
all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
          1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  se
la cessione dei crediti  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  dalla
societa' partecipata, rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli
esercizi  anteriori  all'inizio  della  trasparenza  della   societa'
partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci  ai  sensi
del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  a
seguire, le perdite fiscali attribuite ai  soci  partecipanti  e  non
ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo  al
valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente  nella  medesima
proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data  di
efficacia  giuridica  della  cessione  dei  crediti,   per   i   soci
partecipanti  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei   redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo e non  sono  deducibili  ne'  fruibili
tramite credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento  nozionale
rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo. L'opzione  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo e' esercitata dalla societa'  partecipata,  nonche'
dai  soci,  qualora  abbiano  trasformato   attivita'   per   imposte
anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 
          1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1
effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali  e  le
eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci  e  non  ancora
computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al  valore
dei crediti ceduti  dalla  societa'  nella  medesima  proporzione  di
attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridica
della  cessione  dei  crediti,  per  i  soci  partecipanti  non  sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non
sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le  eccedenze
del rendimento nozionale  rispetto  al  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta  ai  sensi  del  presente  articolo.
L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e'  esercitata  dai
soci che abbiano trasformato  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta ai sensi del presente articolo"; 
        c) al comma 2, le parole: "Essi  possono  essere  utilizzati"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di  efficacia
giuridica della cessione essi possono essere utilizzati"; 
        d) al comma 3: 
          1)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
esercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la  comunicazione  di
cui al punto 1 del provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 22 luglio 2016"; 
          2) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Ai  fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59  del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  119  del  2016,
nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  sono  comprese
anche le attivita' per  imposte  anticipate  trasformate  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo"; 
        e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le
disposizioni del presente articolo possono essere applicate una  sola
volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"»; 
        alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi». 
    Dopo l'articolo 72 e' inserito il seguente: 
      «Art. 72-bis  (Operazioni  effettuate  dal  gruppo  IVA  e  nei
confronti di esso). - 1. All'articolo 70-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma  3
sono inseriti i seguenti: 
        "3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei  confronti
di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa'  consortili  e
le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti  al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle  condizioni  di  cui  al  comma
3-ter, il regime disciplinato dal  secondo  comma  dell'articolo  10,
laddove il committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato  che
partecipa al gruppo IVA. 
        3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica
della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma,  ai  sensi
della quale,  nel  triennio  solare  precedente,  la  percentuale  di
detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione
di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per  cento,
e' effettuata sulla base della percentuale determinata: 
          a)  in  capo  al  consorziato,  per   ognuno   degli   anni
antecedenti  al  primo  anno  di  efficacia   dell'opzione   per   la
costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento; 
          b) in  capo  al  gruppo  IVA,  per  ognuno  degli  anni  di
validita' dell'opzione  per  la  costituzione  del  gruppo  medesimo,
compresi nel triennio di riferimento". 
      2.  La  previsione  di  cui  al  comma  1  si  qualifica   come
disposizione di interpretazione autentica ai sensi  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212». 
    All'articolo 73: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentito
il Garante per la protezione dei dati personali,»  sono  inserite  le
seguenti: «entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104,»  e  la  parola:  «incluse»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«inclusi»; 
      al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le  parole  da:  «Il
Ministero» fino a  «nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
Ministero dell'economia e delle finanze  affida  alla  Concessionaria
servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)   Spa   le   attivita'   di
attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi  288  e  289
nonche'»; 
      al comma 2, dopo la parola: «milioni»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole:  «e
di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750». 
    Dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente: 
      «Art. 74-bis (Modifica al  comma  1031  dell'articolo  1  della
legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  in  materia  di  incentivi  per
l'acquisto di veicoli  elettrici  o  ibridi).  -  1.  Al  comma  1031
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera: 
        "b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il
31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie  internazionali
M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e  N1G,  immatricolati  originariamente
con motore termico, ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo  di
riqualificazione fino ad  un  massimo  di  euro  3.500,  oltre  a  un
contributo pari al 60 per cento delle spese relative  all'imposta  di
bollo per l'iscrizione al pubblico registro  automobilistisco  (PRA),
all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione". 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare
e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1,
anche prevedendo il coinvolgimento delle  officine  autorizzate  alla
revisione dei veicoli. 
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  12  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
    All'articolo 75: 
      al comma 4, lettera c), numero  3),  le  parole:  «del  decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,» sono soppresse. 
    All'articolo 77: 
      al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) all'articolo 28, comma 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive,  il  credito
d'imposta relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
del 50 per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima  struttura
turistico-ricettiva  siano  stipulati  due  contratti  distinti,  uno
relativo alla locazione  dell'immobile  e  uno  relativo  all'affitto
d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"»; 
      al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per le  imprese  turistico-ricettive,  il  credito
d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»; 
        b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: 
        "c) il pagamento del servizio  puo'  essere  corrisposto  con
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche'  di  agenzie  di
viaggio e tour operator"»; 
        al comma 2, dopo le parole:  «Per  le  imprese  del  comparto
turistico»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come   individuate
dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 1-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  "causale  del  pagamento,"  sono
sostituite dalle seguenti: "richiesta di utilizzo del  finanziamento,
del relativo codice unico identificativo del  finanziamento  e  della
garanzia e". 
        2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Gli
incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi  nonche'  quelli   riportati
nell'allegato  B  sono  al  netto  degli  oneri  riflessi  a   carico
dell'amministrazione"; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Ai maggiori oneri di  cui  al  presente  articolo  si
provvede mediante riduzione delle risorse di  cui  all'articolo  114,
comma 4, per un ammontare pari a 39,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2020». 
    All'articolo 78: 
      al comma 1, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella
categoria catastale D/2 si applica  anche  relativamente  alla  prima
rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei  limiti  e  delle  condizioni
previsti». 
    Dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: 
      «Art. 78-bis (Interpretazione autentica in materia di  IMU).  -
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle  attivita'  imprenditoriali
agricole garantendo la corretta applicazione  delle  agevolazioni  in
materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano  anche  ai
periodi di imposta precedenti  all'entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 145 del 2018. 
      2. L'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso  che  nelle
agevolazioni  tributarie  sono  comprese  anche  quelle  relative  ai
tributi locali. 
      3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria  si
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso  che  si  considerano
coltivatori diretti e imprenditori  agricoli  professionali  anche  i
pensionati che, continuando  a  svolgere  attivita'  in  agricoltura,
mantengono  l'iscrizione  nella  relativa  gestione  previdenziale  e
assistenziale agricola.