4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 79: al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,». All'articolo 80: al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021" e, al secondo periodo, le parole: "le modalita' per l'erogazione della restante quota" e la parola: "nonche'," sono soppresse»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "nell'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"»; al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"; b) il comma 2 e' abrogato; c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e compositori emergenti" sono soppresse. 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente: «Art. 80-bis (Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». All'articolo 81: al comma 1: al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche» sono inserite le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici» e dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante»; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»; al comma 4, le parole: «almeno pari a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro». All'articolo 83: al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019» fino a: «2020-2022",» sono soppresse. All'articolo 84: al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio,» e le parole: «riduzione compensate» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata». All'articolo 86: al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»; al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata». All'articolo 87: al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"». All'articolo 88: al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche». All'articolo 89: al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro». Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: «Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola). - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti"». All'articolo 90: al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»; al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate». All'articolo 91: al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114». All'articolo 92: al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro»; al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni». All'articolo 93: al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»; al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19"; 0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto"»; al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»; al comma 3, le parole: «n. 18,"» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» e' inserita la seguente: «legge»; al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020"; b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"». All'articolo 94: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020"»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della citta' di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano. 1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». All'articolo 95: le parole: «Autorita' per la laguna di Venezia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per la Laguna di Venezia»; al comma 2: all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 209, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat"»; alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»; alla lettera m), le parole: «nonche' alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la riscossione»; alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia»; alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»; al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; al comma 7, primo periodo, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»; al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»; al comma 14, le parole: «sezione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»; al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»; al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»; al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»; al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: «e dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» e le parole: «Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse; al comma 22, capoverso articolo 4, comma 2, le parole: «Autorita' per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per la Laguna di Venezia»; al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»; al comma 24, alinea, dopo le parole: «paesaggistico e ambientale italiano,» sono inserite le seguenti: «ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»; dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti: «27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio. 27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto. 27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni. 27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto». All'articolo 96: al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento». Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente: «Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali). - 1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro. 2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». All'articolo 98: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale». Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente: «Art. 98-bis (Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute. 2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». All'articolo 100: al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente»; al comma 7, alinea, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»; al comma 8, le parole: «e' versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati»; dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento"». All'articolo 102: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del medesimo testo unico»; al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»; al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web». All'articolo 103: al comma 1, secondo periodo, le parole: «e' assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse; al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore unico» sono inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». All'articolo 104: al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi». All'articolo 109: al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"; a-ter) al comma 1-quater, le parole: "12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»; al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto». All'articolo 110: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente». Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente: «Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». All'articolo 114: al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a 16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».