(Allegato) (parte 2)
      4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 79: 
      al comma 4, dopo  la  parola:  «convertito»  sono  inserite  le
seguenti: «, con modificazioni,». 
    All'articolo 80: 
      al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al comma 5, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a
quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28  febbraio
2021"  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:   "le   modalita'   per
l'erogazione della restante  quota"  e  la  parola:  "nonche',"  sono
soppresse»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, dopo  le  parole:  "nell'anno  2019"  sono  inserite  le
seguenti: "e nell'anno 2020"»; 
        al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «sono  aggiunte  la
seguente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sono   inserite   le
seguenti»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Al  fine  di  incentivare  il  riconoscimento  di  un
credito d'imposta alle imprese di produzione musicale  per  le  spese
sostenute per la produzione, distribuzione e  sponsorizzazione  delle
opere, previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole: "per ciascuno  degli  anni  2014,
2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro  annui"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa  di  4,5  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di  5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021"; 
          b) il comma 2 e' abrogato; 
          c)  alla  rubrica,  le  parole:  "di  giovani   artisti   e
compositori emergenti" sono soppresse. 
        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente: 
      «Art. 80-bis (Fondo  per  la  tutela,  la  conservazione  e  il
restauro del patrimonio culturale  immobiliare  storico  e  artistico
pubblico). - 1. E' istituito nello stato di previsione del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  finalizzato  alla
tutela, alla conservazione e al  restauro  del  patrimonio  culturale
immobiliare storico e artistico pubblico. Con  decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le  modalita'  e  le  condizioni  di
funzionamento  del  fondo,  nonche'  i  soggetti  destinatari  e   le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse. 
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto. 
      3. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  della  comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modificazioni». 
    All'articolo 81: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche»  sono  inserite
le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro  CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi  Olimpici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «iscritte al registro  CONI  operanti  in  discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici»  e  dopo  le  parole:  «nel
limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «al  credito  di  imposta
astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al  credito
d'imposta spettante»; 
        l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Sono  esclusi
dalla disposizione di cui al presente articolo  gli  investimenti  in
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di
soggetti che aderiscono al regime previsto dalla  legge  16  dicembre
1991, n. 398»; 
        al comma 4, le parole: «almeno  pari  a  200.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro». 
    All'articolo 83: 
      al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre  2019»
fino a: «2020-2022",» sono soppresse. 
    All'articolo 84: 
      al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE  n.  881/92»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del  regolamento  (CEE)  n.
881/92 del Consiglio,»  e  le  parole:  «riduzione  compensate»  sono
sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata». 
    All'articolo 86: 
      al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «non  soggetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «non soggette»; 
      al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «sono  destinate»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' destinata». 
    All'articolo 87: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le
parole:  «Commissione  europea»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Commissione europea"». 
    All'articolo 88: 
      al comma 2, le parole: «e del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Decontribuzione  per
le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche». 
    All'articolo 89: 
      al comma 4, dopo le  parole:  «50  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro». 
    Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
      «Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e
la penisola). - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
        "11-bis.  Al  fine  di  migliorare   la   flessibilita'   dei
collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la  penisola,
il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui  modello  di
esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per
la  Sicilia,  in  particolare  nelle  tratte  di  andata  e  ritorno,
Messina-Villa San Giovanni  e  Messina-Reggio  Calabria,  da  attuare
nell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente  destinate
al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato  e  la  societa'
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  e  fermi  restando  i  servizi  ivi
stabiliti"». 
    All'articolo 90: 
      al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite
dalla seguente: «convertito»; 
      al comma 1, lettera b), capoverso  2,  all'alinea,  le  parole:
«data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione»  e,  alla  lettera  b),  la  parola:  «rilasciata»   e'
sostituita dalla seguente: «rilasciate». 
    All'articolo 91: 
      al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  di
interpunzione: «.»; 
      al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 114». 
    All'articolo 92: 
      al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' 3,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro»; 
      al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «e a euro 3,5 milioni». 
    All'articolo 93: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77,»; 
      al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) al comma  1,  lettera  b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Fino a  concorrenza  del  limite  di  spesa  di  4
milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle  risorse
di cui  al  medesimo  periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore  di  imprese
autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese  nel  ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo  periodo,  della
medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni
turno lavorativo prestato in meno  rispetto  al  corrispondente  mese
dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza  da
COVID-19"; 
        0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere   altresi'
utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,
ascrivibile   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra
il 1° febbraio 2020 e il 15  ottobre  2020,  nonche'  per  le  minori
entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi
dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di  ormeggio
effettuati  tra  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime  procedono
alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, mediante apposita  ordinanza  adottata  entro  quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto recante  l'assegnazione  delle
risorse di cui al comma 7, lettera b), e  nei  limiti  degli  importi
indicati nel medesimo decreto"»; 
      al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «, il primo comma»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «n.  18,"»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine  del  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino alla  fine  del  comma»  e  dopo  le
parole: «della citata» e' inserita la seguente: «legge»; 
      al comma 4, le parole: «si applica decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «si applica a decorrere»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  579,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "In deroga  all'articolo  1,  comma  745,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, per  gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al
presente comma presentati entro  il  31  dicembre  2020,  le  rendite
catastali rideterminate in seguito  alla  revisione  del  classamento
degli immobili nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  578  hanno
effetto dal 1° gennaio 2020"; 
          b) al comma 582,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Entro il 30 giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, si procede al ristoro delle  minori  entrate  da  erogare  ai
comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche
di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel
limite del contributo annuo previsto  nell'importo  massimo  di  9,35
milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il  30  aprile
2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e  a  quelle  gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il  31  ottobre  2022,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati  comunicati,  entro  il  15  settembre
2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio  2019,  e  le  rendite
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma  579,  nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"». 
    All'articolo 94: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  All'articolo  13-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020"»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza
stradale   e   il   deflusso   ordinato   dei   veicoli   provenienti
dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano  della  citta'
di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di
Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area
di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso  e
all'uscita dalla predetta autostrada,  e  le  strade  di  accesso  al
centro urbano. 
        1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a  0,5  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
        1-quater.  Al  fine  di   migliorare   la   sicurezza   della
circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2020  per  la  realizzazione  di  uno
studio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio
Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto». 
    All'articolo 95: 
      le parole:  «Autorita'  per  la  laguna  di  Venezia»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per  la  Laguna
di Venezia»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Le funzioni dell'Autorita' sono  esercitate  compatibilmente  con  i
principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla  gestione  del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio  2010,
n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  30  novembre  209,  e  92/43/CEE,  del
Consiglio del  21  maggio  1992,  cosiddette  direttive  "Uccelli"  e
"Habitat"»; 
        alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano  generale
degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29  novembre  1984,  n.
798» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generale
degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre  1984,
n. 798, tenuto conto dei programmi triennali  di  intervento  di  cui
all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  dei
piani di gestione delle acque di  cui  all'articolo  117  del  citato
decreto legislativo n. 152  del  2006,  dei  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23
febbraio  2010,  n.  49,  del  progetto  generale  per  il   recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di  gestione  delle  zone
speciali di conservazione (ZPS),»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) assicura l'attuazione delle  misure  contenute  nei
piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio  di
alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti  dall'Autorita'  di
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  relativi  all'unita'
idrografica  della  Laguna  di  Venezia,  bacino  scolante   e   mare
antistante»; 
          alla lettera m), le parole: «nonche' alla riscossione» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' la riscossione»; 
          alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dei rii e canali interni al centro storico  di  Venezia  e
della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del  Canal  Vena  a
Chioggia»; 
          alla lettera  r),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, avvalendosi anche del Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»; 
          al comma 5, al secondo periodo, dopo le  parole:  «Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare,»  e,   all'ultimo   periodo,   le   parole:   «Ministro
dell'economia  delle  finanze»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze»; 
          al comma 7, primo periodo, la parola: «sei»  e'  sostituita
dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente  della  Giunta
Regionale  del  Veneto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   del
Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  e  del  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»; 
          al  comma  8,  ultimo   periodo,   le   parole:   «Ministro
dell'economia  delle  finanze»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze»; 
          al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»; 
          al comma 14, le  parole:  «sezione  EPNE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»; 
          al comma 16, le parole: «quelli relative»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quelli relativi»; 
          al comma 17, le parole: «da  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2021»; 
          al comma 21, ultimo  periodo,  le  parole:  «e  i  relativi
interessi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  con  i   relativi
interessi»; 
          al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le  parole:  «e
dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Sindaco
di Chioggia e  dal  Sindaco  di  Cavallino  Treporti»  e  le  parole:
«Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse; 
          al comma 22, capoverso articolo  4,  comma  2,  le  parole:
«Autorita' per le acque lagunari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Autorita' per la Laguna di Venezia»; 
          al  comma  23,  terzo  periodo,  le  parole  «e  messa   in
esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»; 
          al comma 24,  alinea,  dopo  le  parole:  «paesaggistico  e
ambientale italiano,» sono  inserite  le  seguenti:  «ferme  restando
tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, previste dal codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42,»; 
      dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti: 
        «27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione,  in  aree  di
mare ubicate all'interno del  contermine  lagunare  di  Venezia,  dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine  lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo  disciplina  anche  i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio. 
        27-ter. Le modifiche e integrazioni  al  decreto  di  cui  al
comma  27-bis  relative  agli  aspetti  tecnici,   quali   parametri,
valori-soglia e limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gli
ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu'  decreti  di  natura
non regolamentare adottati dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa  intesa
con la regione Veneto. 
        27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  di  cui
al comma  27-bis  e'  effettuata  in  ogni  caso  la  valutazione  di
incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  Resta  fermo
quanto  previsto  dall'articolo  109,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
        27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma
27-bis e' acquisito il parere di una  Commissione  tecnico-consultiva
istituita  presso  il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni. 
        27-sexies. La Commissione di cui  al  comma  27-quinquies  e'
composta da cinque membri nominati con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno  designato  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni  di
presidente,  uno  dal  provveditore  interregionale  per   le   opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita',  uno  dall'Agenzia  regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto  e  uno  dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I  componenti  della  Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente  ai
ruoli delle  amministrazioni  designanti.  L'incarico  di  componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  svolte,  nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto». 
    All'articolo 96: 
      al comma 2, lettera a), le parole: «8  per  cento»  e  «10  per
cento» sono sostituite rispettivamente  dalle  seguenti:  «all'8  per
cento» e «al 10 per cento». 
    Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente: 
      «Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali).  -  1.
Per l'anno finanziario 2021, con riferimento  al  precedente  periodo
d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della
propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  favore  di
un'associazione culturale iscritta in un  apposito  elenco  istituito
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti
e i criteri per l'iscrizione o la  cancellazione  delle  associazioni
nell'elenco  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  21  marzo  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e  le  modalita'
di revoca o di decadenza. I  contribuenti  effettuano  la  scelta  di
destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale
dei redditi  ovvero,  se  esonerati  dall'obbligo  di  presentare  la
dichiarazione,  mediante  la  compilazione  di   un'apposita   scheda
approvata  dall'Agenzia  delle  entrate  e  allegata  ai  modelli  di
dichiarazione.  Con  il  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione
delle somme spettanti alle associazioni culturali  sulla  base  delle
scelte  operate  dai  contribuenti,   in   modo   da   garantire   la
tempestivita' e l'economicita'  di  gestione,  nonche'  le  ulteriori
disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione  delle
somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro. 
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto». 
    All'articolo 98: 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga  del  termine
di versamento del secondo acconto per i soggetti  che  applicano  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale». 
    Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente: 
      «Art. 98-bis (Proroga dei versamenti  da  dichiarazione  per  i
soggetti  che  applicano  gli  indici  sintetici   di   affidabilita'
fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29  giugno  2020,  che
hanno subito una diminuzione del fatturato  o  dei  corrispettivi  di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo  stesso  periodo  dell'anno  precedente,  i  quali  non  abbiano
effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  giugno
2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza  applicazione  di
sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per
cento delle imposte dovute. 
      2. In ogni caso non si fa luogo alla  restituzione  di  importi
gia'  versati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
      3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  7,6  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto». 
    All'articolo 100: 
      al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni  oggetto  di
concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio,  nonche'
delle  modifiche  successivamente  intervenute   a   cura   e   spese
dell'amministrazione concedente»; 
      al comma 7, alinea, dopo le  parole:  «articolo  03,  comma  1,
lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»; 
      al comma 8, le  parole:  «e'  versato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono versati»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. All'articolo  32,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  la  parola:  "turisti"  e'  sostituita  dalla
seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o
pluriennali per lo stazionamento"». 
    All'articolo 102: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo'  riguardare  anche  i
prodotti  accessori  ai  tabacchi  da  fumo  quali  cartine,  cartine
arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati
a taglio fino  per  arrotolare  le  sigarette,  di  cui  all'articolo
62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui  all'articolo  62-quater  del
medesimo testo unico»; 
        al comma 2, al terzo  periodo,  le  parole:  «delle  sanzioni
amministrative pecuniarie» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le  parole:
«sul sito istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sito
internet istituzionale dell'Agenzia»; 
        al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»; 
        la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inibizione di  siti
web». 
    All'articolo 103: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «e'   assicurato
esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse; 
      al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore  unico»  sono
inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per il perseguimento  dei  propri  scopi  sociali,  la  societa'  si
avvale, tramite apposito contratto di servizio  con  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, del personale e  dei  servizi  di  laboratorio
dell'Agenzia stessa»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a
600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189». 
    All'articolo 104: 
      al  comma  1,  lettera  b),   capoverso   7-ter,   le   parole:
«prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione
dei rischi». 
    All'articolo 109: 
      al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis) al comma  1-bis,  le  parole:  "30  aprile  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"; 
      a-ter) al  comma  1-quater,  le  parole:  "12,5  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»; 
      al comma  2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro,  ai
sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto». 
    All'articolo 110: 
      al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
imprese che hanno  l'esercizio  non  coincidente  con  l'anno  solare
possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto  relativo
all'esercizio  in  corso  al   31   dicembre   2019,   se   approvato
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e
le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  risultino   dal   bilancio
dell'esercizio precedente». 
    Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente: 
      «Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3». 
    All'articolo 114: 
      al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno
2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a
16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le  parole:  «che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,  a  402,65
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.826,528  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 2.494,183  milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 402,65 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a
4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2.490,083  milioni  di
euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le
seguenti: «milioni di euro».