4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 79:
al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con modificazioni,».
All'articolo 80:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a
quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio
2021" e, al secondo periodo, le parole: "le modalita' per
l'erogazione della restante quota" e la parola: "nonche'," sono
soppresse»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, dopo le parole: "nell'anno 2019" sono inserite le
seguenti: "e nell'anno 2020"»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le
seguenti»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un
credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese
sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle
opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e
compositori emergenti" sono soppresse.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto».
Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Fondo per la tutela, la conservazione e il
restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico
pubblico). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla
tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale
immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di
funzionamento del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni».
All'articolo 81:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche» sono inserite
le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» sono sostituite
dalle seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici» e dopo le parole: «nel
limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta
astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito
d'imposta spettante»;
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi
dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di
soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre
1991, n. 398»;
al comma 4, le parole: «almeno pari a 200.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».
All'articolo 83:
al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019»
fino a: «2020-2022",» sono soppresse.
All'articolo 84:
al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (CEE) n.
881/92 del Consiglio,» e le parole: «riduzione compensate» sono
sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».
All'articolo 86:
al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «non soggette»;
al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono
sostituite dalle seguenti: «e' destinata».
All'articolo 87:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le
parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Commissione europea"».
All'articolo 88:
al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro
dell'economia e delle finanze»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per
le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche».
All'articolo 89:
al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e
la penisola). - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
"11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei
collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,
il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di
esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per
la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno,
Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate
al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'
Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi
stabiliti"».
All'articolo 90:
al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite
dalla seguente: «convertito»;
al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole:
«data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente
disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» e'
sostituita dalla seguente: «rilasciate».
All'articolo 91:
al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente segno di
interpunzione: «.»;
al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 114».
All'articolo 92:
al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' 3,5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro»;
al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «e a euro 3,5 milioni».
All'articolo 93:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77,»;
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4
milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse
di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese
autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della
medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni
turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese
dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da
COVID-19";
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi'
utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,
ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra
il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori
entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi
dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio
effettuati tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono
alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima),
delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle
risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi
indicati nel medesimo decreto"»;
al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «, il primo comma»;
al comma 3, le parole: «n. 18,"» sono sostituite dalle
seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le
parole: «della citata» e' inserita la seguente: «legge»;
al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica a decorrere»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al
presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite
catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento
degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno
effetto dal 1° gennaio 2020";
b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai
comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche
di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel
limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35
milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile
2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle
finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del
contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre
2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle
finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite
definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"».
All'articolo 94:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza
stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti
dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della citta'
di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno
2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di
Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area
di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e
all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al
centro urbano.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della
circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno
studio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio
Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto».
All'articolo 95:
le parole: «Autorita' per la laguna di Venezia», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per la Laguna
di Venezia»;
al comma 2:
all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i
principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 209, e 92/43/CEE, del
Consiglio del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e
"Habitat"»;
alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano generale
degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n.
798» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generale
degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984,
n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui
all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei
piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del
rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone
speciali di conservazione (ZPS),»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei
piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di
alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita'
idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare
antistante»;
alla lettera m), le parole: «nonche' alla riscossione» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' la riscossione»;
alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e
della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a
Chioggia»;
alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;
al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministro
dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «sei» e' sostituita
dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro
dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;
al comma 14, le parole: «sezione EPNE» sono sostituite
dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»;
al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite
dalle seguenti: «quelli relativi»;
al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2021»;
al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi
interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi
interessi»;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: «e
dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Sindaco
di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» e le parole:
«Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 2, le parole:
«Autorita' per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti:
«Autorita' per la Laguna di Venezia»;
al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in
esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»;
al comma 24, alinea, dopo le parole: «paesaggistico e
ambientale italiano,» sono inserite le seguenti: «ferme restando
tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42,»;
dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:
«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di
mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al
comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri,
valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli
ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa
con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di
incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma
27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva
istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e'
composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai
ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto».
All'articolo 96:
al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per
cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per
cento» e «al 10 per cento».
Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente:
«Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali). - 1.
Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo
d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della
propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di
un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti
e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni
nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e le modalita'
di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di
destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale
dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la
dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda
approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di
dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione
delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle
scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la
tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori
disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle
somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto».
All'articolo 98:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga del termine
di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale».
Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Proroga dei versamenti da dichiarazione per i
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano
effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno
2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di
sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per
cento delle imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi
gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,
del presente decreto».
All'articolo 100:
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di
concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche'
delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese
dell'amministrazione concedente»;
al comma 7, alinea, dopo le parole: «articolo 03, comma 1,
lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»;
al comma 8, le parole: «e' versato» sono sostituite dalle
seguenti: «sono versati»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla
seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o
pluriennali per lo stazionamento"».
All'articolo 102:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i
prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine
arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati
a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo
62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del
medesimo testo unico»;
al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni
amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della
sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole:
«sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito
internet istituzionale dell'Agenzia»;
al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti
web».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «e' assicurato
esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore unico» sono
inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la societa' si
avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio
dell'Agenzia stessa»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189».
All'articolo 104:
al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole:
«prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione
dei rischi».
All'articolo 109:
al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";
a-ter) al comma 1-quater, le parole: "12,5 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»;
al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto».
All'articolo 110:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare
possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e
le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio
dell'esercizio precedente».
Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:
«Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3».
All'articolo 114:
al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno
2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a
16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le parole: «che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65
milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per
l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a
4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di
euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le
seguenti: «milioni di euro».