(Convenzione-art. 1)
 
                Convenzione di Minamata sul mercurio 
 
  Le Parti della presente Convenzione, 
  Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza  chimica  che  suscita
preoccupazioni  a  livello  mondiale   data   la   sua   propagazione
atmosferica a lunga distanza, la sua  persistenza  nell'ambiente  una
volta introdotto dall'uomo, la sua  capacita'  di  bioaccumulo  negli
ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana
e l'ambiente, 
  Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio  2009,  di
avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in
modo efficiente, efficace e coerente, 
  Considerato  il  paragrafo  221  del  documento  conclusivo   della
conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il  futuro
che vogliamo» che auspica un esito  positivo  dei  negoziati  su  uno
strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente
il  mercurio  per  far  fronte  ai  rischi  per  la  salute  umana  e
l'ambiente, 
  Considerato che la Conferenza delle Nazioni  Unite  sullo  sviluppo
sostenibile ha ribadito i principi  della  dichiarazione  di  Rio  de
Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri,  le
responsabilita' comuni  ma  differenziate,  la  considerazione  delle
peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche'  la
necessita' di un'azione a livello globale, 
  Consapevoli delle preoccupazioni per  la  salute,  soprattutto  nei
paesi in via di  sviluppo,  derivanti  dall'esposizione  al  mercurio
delle popolazioni vulnerabili,  in  particolare  delle  donne  e  dei
bambini, e attraverso loro, delle generazioni future, 
  Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e
delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio
ed  alla  contaminazione  degli  alimenti  tradizionali,  e  piu'  in
generale con la preoccupazione per gli  effetti  del  mercurio  sulle
comunita' indigene, 
  Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla  sindrome  di
Minamata, in particolare i gravi effetti sulla  salute  e  l'ambiente
derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire
un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi  non
si ripetano in futuro, 
  Sottolineando  l'importanza  del  sostegno  finanziario,   tecnico,
tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi
in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di  transizione,
al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio
e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione, 
  Riconoscendo  inoltre  le  attivita'  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' per la  tutela  della  salute  umana  in  relazione  al
mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in  materia
ambientale, in particolare la Convenzione di  Basilea  sul  controllo
dei movimenti transfrontalieri  di  rifiuti  pericolosi  e  del  loro
smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura  di  previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi  pericolosi
nel commercio internazionale, 
  Riconoscendo  che  la  presente  Convenzione   ed   altri   accordi
internazionali in materia  di  ambiente  e  commercio  concorrono  al
raggiungimento del medesimo obiettivo, 
  Sottolineando che nessuna disposizione della  presente  Convenzione
e' volta a pregiudicare  i  diritti  e  gli  obblighi  di  una  Parte
derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti, 
  Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una
gerarchia   tra   la   presente   convenzione   ed   altri    accordi
internazionali, 
  Constatando che  non  vi  e'  alcuna  disposizione  della  presente
Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare  misure  nazionali
supplementari,  coerenti   con   le   disposizioni   della   presente
Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e  l'ambiente
dall'esposizione al mercurio in conformita' agli  altri  obblighi  di
tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivo 
 
  Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute  umana
e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di  mercurio
e di composti di mercurio.