Art. 10 Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di mercurio 1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11. 2. Ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3. 3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonche' di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti puo' stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformita' all'articolo 27. 4. Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.