(Convenzione-art. 10)
 
                               Art. 10 
 
Stoccaggio  temporaneo  ecologicamente  corretto  del  mercurio   con
                 esclusione dei rifiuti di mercurio 
 
  1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio  temporaneo  del
mercurio e dei composti di mercurio, come  definiti  all'articolo  3,
che non rientrano nella definizione di rifiuti  di  mercurio  di  cui
all'articolo 11. 
  2. Ciascuna Parte adotta opportune misure  per  assicurare  che  lo
stoccaggio  temporaneo  del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio
destinati ad un utilizzo consentito ad una  Parte  nell'ambito  della
presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo
conto degli eventuali orientamenti e  nel  rispetto  delle  eventuali
prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3. 
  3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per  lo  stoccaggio
temporaneo ecologicamente corretto del mercurio  e  dei  composti  di
mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida  messe  a  punto
nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei  movimenti
transfrontalieri  di  rifiuti  pericolosi  e  del  loro  smaltimento,
nonche' di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza  delle  Parti
puo' stabilire  prescrizioni  per  lo  stoccaggio  temporaneo  in  un
allegato  aggiuntivo  della  presente  Convenzione   in   conformita'
all'articolo 27. 
  4.  Le  Parti  cooperano,  ove  opportuno,  tra  loro  e   con   le
organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al  fine
di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo  stoccaggio  temporaneo
ecologicamente corretto del mercurio e dei composti  di  mercurio  in
questione.