(Convenzione-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
                         Rifiuti di mercurio 
 
  1. Le pertinenti  definizioni  della  Convenzione  di  Basilea  sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e  del
loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla  presente
Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della
presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di  Basilea
utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai  rifiuti
di cui alla presente Convenzione. 
  2. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di  mercurio  si
intendono sostanze ovvero oggetti: 
    a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio; 
    b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o 
    c) contaminati da mercurio o composti di mercurio, 
  in una quantita' superiore alle pertinenti  soglie  definite  dalla
Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato  con
gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti
o sono destinati ad essere smaltiti  o  che  devono  essere  smaltiti
secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della  presente
Convenzione. La presente  definizione  esclude  il  cappellaccio,  la
roccia sterile e  gli  sterili  delle  attivita'  minerarie,  se  non
provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per
i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantita'
superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti. 
  3. Ciascuna Parte adotta misure adeguate  affinche'  i  rifiuti  di
mercurio siano: 
    a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo  conto  delle
linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea  e
conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti  adotta
in   un   allegato   aggiuntivo   ai    sensi    dell'articolo    27.
Nell'elaborazione di tali prescrizioni,  la  Conferenza  delle  Parti
tiene conto delle normative e dei programmi di gestione  dei  rifiuti
attuati dalle Parti; 
    b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente  riutilizzati
unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito  della
presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in
applicazione del paragrafo 3, lettera a); 
    c) non siano trasportati attraverso le  frontiere  internazionali
da una Parte della Convenzione di Basilea, se  non  al  fine  di  uno
smaltimento  ecologicamente  corretto,  conformemente   al   presente
articolo ed alla  Convenzione  di  Basilea.  Nei  casi  di  trasporto
attraverso  le  frontiere  internazionali  cui  non  si  applica   la
Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto  solo  dopo
aver tenuto debitamente conto delle  pertinenti  regole,  standard  e
linee guida internazionali. 
  4. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare  strettamente
con i competenti organi della Convenzione di Basilea  per  l'esame  e
l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui  al  paragrafo
3, lettera a). 
  5. Le Parti sono  incoraggiate  a  cooperare  tra  loro  e  con  le
organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con  altri
soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le  capacita'  a  livello
globale, regionale e nazionale ai fini della gestione  ecologicamente
corretta dei rifiuti di mercurio.