Art. 11 Rifiuti di mercurio 1. Le pertinenti definizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente Convenzione. 2. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze ovvero oggetti: a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio; b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o c) contaminati da mercurio o composti di mercurio, in una quantita' superiore alle pertinenti soglie definite dalla Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato con gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della presente Convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attivita' minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantita' superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti. 3. Ciascuna Parte adotta misure adeguate affinche' i rifiuti di mercurio siano: a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto delle linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborazione di tali prescrizioni, la Conferenza delle Parti tiene conto delle normative e dei programmi di gestione dei rifiuti attuati dalle Parti; b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a); c) non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali da una Parte della Convenzione di Basilea, se non al fine di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo ed alla Convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, standard e linee guida internazionali. 4. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della Convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui al paragrafo 3, lettera a). 5. Le Parti sono incoraggiate a cooperare tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con altri soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le capacita' a livello globale, regionale e nazionale ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.