(Convenzione-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
                          Siti contaminati 
 
  1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate
per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti
di mercurio. 
  2. Gli interventi volti a ridurre i rischi  rappresentati  da  tali
siti  devono  essere  effettuati  in  modo  ecologicamente  corretto,
procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi  per  la
salute umana e  l'ambiente  derivanti  dal  mercurio  o  composti  di
mercurio presenti in tali siti. 
  3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza  delle  Parti
adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi  e  approcci
per: 
    a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati; 
    b) il coinvolgimento del pubblico; 
    c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente; 
    d)  le  opzioni  per  la  gestione  dei  rischi  posti  dai  siti
contaminati; 
    e) la valutazione dei benefici e dei costi; e 
    f) la convalida dei risultati. 
  4. Le Parti  sono  incoraggiate  a  cooperare  all'elaborazione  di
strategie  ed  all'esecuzione  di  attivita'  volte  a   individuare,
valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a  seconda
dei casi, risanare i siti contaminati.