Art. 12 Siti contaminati 1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio. 2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti. 3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per: a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati; b) il coinvolgimento del pubblico; c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente; d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati; e) la valutazione dei benefici e dei costi; e f) la convalida dei risultati. 4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attivita' volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.